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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15924
DDL1357-0088
Progetto di legge Camera n. 1357 - testo presentato - (DDL12-1357)
(suddiviso in 92 Unità Documento)
Unità Documento n.88 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C1357. TESTIPDL
...C1357.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1357 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Princìpi).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno
  ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  conferma del principio generale della
  risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e
  significativo deterioramento di una o più componenti
  ambientali o di interi ecosistemi;
        b)  adozione di un regime generale di responsabilità
  basato sulla colpa;
        c)  individuazione specifica delle attività alle
  quali si applichi un regime speciale fondato sulla
  responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la
  Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività
  pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno
  1993;
        d)  previsione del carattere prioritario del
  ripristino della situazione anteriore
 
                              Pag. 53
 
  all'illecito, salvo il risarcimento per il mancato godimento
  fino alla data del ripristino; qualora il ripristino della
  situazione anteriore non sia tecnicamente od economicamente
  conveniente, il risarcimento, su motivata richiesta dei
  soggetti di cui alla lettera  e),  sarà commisurato al
  costo degli interventi necessari ai fini della riduzione delle
  conseguenze dell'evento nonché ai costi del ripristino e del
  mancato godimento fino alla data del ripristino; qualora il
  ripristino non sia tecnicamente possibile, il risarcimento
  potrà essere commisurato alla prestazione di risorse naturali
  equivalenti a quelle danneggiate;
        e)  attribuzione dell'azione per danno ambientale
  allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente
  all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che
  rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza
  degli interessi collettivi e diffusi coinvolti;
        f)  previsione dell'azione interdittiva
  dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di
  minaccia di grave danno;
        g)  previsione del principio di solidarietà nel caso
  di concorso nell'evento di danno di una pluralità di soggetti,
  salvi i casi di prova liberatoria da parte del concorrente in
  ordine al contributo alla causazione ed alla misura parziale
  del danno singolarmente prodotto;
        h)  attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
  fondo di cui alla lettera  m)  e, comunque, previsione di
  un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di
  risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
  ottenuto il risarcimento;
        i)  definizione dei criteri per l'agevolazione della
  prova del nesso di causalità tra evento e danno;
        l)  previsione di forme di assicurazione
  obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie
  equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate
  come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere
  un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;
 
                              Pag. 54
 
        m)  previsione di un fondo collettivo di indennizzo
  per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
  concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
  dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
  destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
  ambientale.
    2.  Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al
  Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
  competenti Commissioni parlamentari ed all'Agenzia nazionale
  per la protezione dell'ambiente, che esprimono il loro parere
  entro trenta giorni dalla ricezione del testo.
 
DATA=940929 FASCID=DDL12-1357 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1357 TOTPAG=0057 TOTDOC=0092 NDOC=0088 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=017 PAGFIN=0054 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=135700 00 FASCIDC=12DDL1357 SORTNAV=0135700 000 00000 ZZDDLC1357 NDOC0088 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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