| (Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 71 della presente legge, sono
abrogati l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
l'articolo 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130,
l'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132,
l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133
ed ogni altra norma ad esso contraria.
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