| (Delega in materia di reati ambientali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti
in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di sanzioni penali per violazioni che
ledono od espongono a
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pericolo l'interesse ambientale secondo i seguenti
criteri:
1) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50
milioni, per i fatti che ledono in modo persistente e
rilevante una o più componenti ambientali;
2) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante
l'equilibrio di interi ecosistemi;
3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2)
siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso,
le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1),
la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da lire 1
milione a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 2),
la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 milioni a
lire 50 milioni;
4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di
speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di
un'aggravante se siano di particolare gravità;
5) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a tre anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti che espongano a concreto pericolo
l'equilibrio di interi ecosistemi;
6) previsione come delitti punibili con la reclusione
da uno a due anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti
per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi
ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale
impatto ambientale;
7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6)
siano puniti, anche se commessi per colpa, e che le pene
applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la
reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da lire 5
milioni a lire 30 milioni;
8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai
numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;
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9) previsione come contravvenzioni punite con l'arresto
da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a
lire 30 milioni per i fatti che espongono a concreto pericolo
una o più componenti ambientali;
10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di
cui all'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale,
che la pena possa essere ridotta sino alla metà;
b) salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9) della
lettera a), la previsione di sanzioni amministrative per
violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a
concreto pericolo l'interesse ambientale.
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