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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1593
DDL0101-0014
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Approvazione dei programmi e controlli).
    1.  I programmi di produzione e trasformazione presentati
  entro la data prevista si intendono approvati se entro il 31
  gennaio di ogni anno l'impresa che li ha presentati non riceve
  comunicazioni contrarie in proposito.
    2.  Nel caso di cui al comma 1 la comunicazione fissa i
  termini per la presentazione di un nuovo programma.
 
                              Pag. 16
 
    3.  I programmi sono approvati se corrispondono ai criteri
  indicati nella presente legge e a condizione che:
      a)  l'impresa impegni tutta la superficie aziendale
  in questi programmi, oppure, se composta da più corpi separati
  non confinanti fra loro, impegni tutta la superficie di uno o
  più corpi aziendali.  E' fatta eccezione per le imprese che
  presentano un programma per la prima volta dopo il periodo di
  riconversione; esse possono, per un periodo massimo di sette
  anni, investire anche soltanto una parte della superficie
  aziendale, ovvero soltanto quella già riconvertita, a colture
  biologiche.  Tali imprese devono comunque riconvertire il resto
  dei terreni entro i termini suddetti, pena la decadenza dal
  diritto di commercializzare prodotti con una delle diciture
  previste dall'articolo 13;
      b)  la commissione provinciale di cui all'articolo 4
  ritenga l'azienda idonea, sotto il profilo tecnico e
  ambientale;
      c)  le imprese che hanno fatto uso costante negli anni
  precedenti di prodotti agrochimici di sintesi osservino un
  periodo di conversione o riposo dei terreni interessati al
  programma fino ad un massimo di sette anni, così come previsto
  dall'articolo 14;
      d)  le imprese che si trovano in prossimità di fonti di
  inquinamento ambientale, sempre che siano ritenute idonee ai
  sensi della lettera  b),  provvedano a realizzare barriere
  naturali atte a ridurre l'impatto ambientale.
    4.  La commissione provinciale di cui all'articolo 4
  provvede ad effettuare nell'arco di un anno almeno due
  sopralluoghi senza preavviso per ogni impresa per la quale è
  stato approvato un programma di produzione o
  trasformazione.
    5.  All'impresa che non fornisce collaborazione e
  trasparenza in occasione dei sopralluoghi di cui al comma 4 o
  nella presentazione dei programmi, può essere rifiutata o
  revocata l'approvazione del programma stesso.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=028 PAGFIN=0016 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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