| (Approvazione dei programmi e controlli).
1. I programmi di produzione e trasformazione presentati
entro la data prevista si intendono approvati se entro il 31
gennaio di ogni anno l'impresa che li ha presentati non riceve
comunicazioni contrarie in proposito.
2. Nel caso di cui al comma 1 la comunicazione fissa i
termini per la presentazione di un nuovo programma.
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3. I programmi sono approvati se corrispondono ai criteri
indicati nella presente legge e a condizione che:
a) l'impresa impegni tutta la superficie aziendale
in questi programmi, oppure, se composta da più corpi separati
non confinanti fra loro, impegni tutta la superficie di uno o
più corpi aziendali. E' fatta eccezione per le imprese che
presentano un programma per la prima volta dopo il periodo di
riconversione; esse possono, per un periodo massimo di sette
anni, investire anche soltanto una parte della superficie
aziendale, ovvero soltanto quella già riconvertita, a colture
biologiche. Tali imprese devono comunque riconvertire il resto
dei terreni entro i termini suddetti, pena la decadenza dal
diritto di commercializzare prodotti con una delle diciture
previste dall'articolo 13;
b) la commissione provinciale di cui all'articolo 4
ritenga l'azienda idonea, sotto il profilo tecnico e
ambientale;
c) le imprese che hanno fatto uso costante negli anni
precedenti di prodotti agrochimici di sintesi osservino un
periodo di conversione o riposo dei terreni interessati al
programma fino ad un massimo di sette anni, così come previsto
dall'articolo 14;
d) le imprese che si trovano in prossimità di fonti di
inquinamento ambientale, sempre che siano ritenute idonee ai
sensi della lettera b), provvedano a realizzare barriere
naturali atte a ridurre l'impatto ambientale.
4. La commissione provinciale di cui all'articolo 4
provvede ad effettuare nell'arco di un anno almeno due
sopralluoghi senza preavviso per ogni impresa per la quale è
stato approvato un programma di produzione o
trasformazione.
5. All'impresa che non fornisce collaborazione e
trasparenza in occasione dei sopralluoghi di cui al comma 4 o
nella presentazione dei programmi, può essere rifiutata o
revocata l'approvazione del programma stesso.
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