| 1. Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale
per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Con legge regionale possono essere modificate le
circoscrizioni e le funzioni provinciali nonché istituite
nuove province in conformità alla volontà delle popolazioni di
ciascuna istituenda provincia espressa con referendum e
tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sociale,
economico, culturale e civile del territorio".
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