| (Azionista, competenze, nomine).
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere per
quanto disposto all'articolo 1 e a predisporre i necessari
provvedimenti
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per la eventuale collocazione sul mercato delle azioni, fatta
salva una quota azionaria allo scopo di effettuare
dall'interno controlli sull'osservanza delle concessioni, dei
vincoli, delle obbligazioni e del raggiungimento degli
obiettivi economici, con facoltà di esercitare i diritti di
cui all'articolo 2409 del codice civile.
2. Alla partecipazione dello Stato si applicano le norme
degli articoli da 2458 a 2460 del codice civile.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convoca,
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'assemblea degli azionisti.
4. Il Ministro del tesoro nomina, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
consultate le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le regioni e le province autonome sul cui
territorio sono collocate le aziende indicate all'articolo 1,
ovvero anche autonomamente, qualora il concerto e le
consultazioni non si perfezionino entro il termine di
convocazione dell'assemblea, i consiglieri di amministrazione
ed i sindaci in numero proporzionale rispetto alla quota
azionaria rappresentata.
5. L'assemblea degli azionisti delibera i poteri e la
durata del consiglio di amministrazione e il numero dei suoi
membri, che comunque non può essere inferiore a tredici. La
Benessere Italia S.p.a presenta all'assemblea degli azionisti,
entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il piano degli investimenti per
le attività indicate nella presente legge.
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