| (Sede di centri di medicina sportiva
e di facoltà universitarie di medicina).
1. Gli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.a.
sono autorizzati all'esercizio delle attività di centro di
medicina sportiva.
2. Gli stabilimenti che non risultino, alla data di entrata
in vigore della presente legge, idonei in base alle vigenti
norme in materia potranno ottenere l'idoneità entro e non
oltre il 31 dicembre 1995, pena la revoca
dell'autorizzazione.
3. Gli stabilimenti termali della Benessere Italia S.p.a.
possono essere utilizzati come sede di studio e di
specializzazione delle facoltà di medicina delle università
italiane.
4. Le autorizzazioni per quanto previsto al comma 3 sono
concesse dagli organi competenti su richiesta della Benessere
Italia S.p.a.
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