| Onorevoli Colleghi! -- Il Parlamento, in sede di
approvazione delle leggi finanziarie, ha più volte formulato
raccomandazioni al Governo affinché anche ai sordomuti venisse
riservato un trattamento per l'indennità di comunicazione pari
a quello di accompagnamento per i ciechi. I sordomuti infatti
vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed
interpersonali ed abbisognano di interpreti (cioè di
accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o
labiale) per poter sopperire almeno in piccola parte alla
perdita prelinguale dell'udito, mentre debbono sopportare
spese
notevolissime per l'uso di apparecchiature DTS e
consimili.
Non è più possibile riservare ai sordomuti un trattamento
che rasenta un terzo di quello goduto dagli altri invalidi
gravi mentre abbisognano di accompagnatori o interpreti - che
dir si voglia - e di apparecchi costosi per sopperire
all'isolamento sensoriale totale: pertanto la presente
proposta di legge vuole affermare il principio
dell'equiparazione della indennità di comunicazione per i
sordomuti a quella di accompagnamento per i ciechi ed avviare
in concreto, sia pure gradualmente, questo atto di
giustizia.
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L'articolo 1 della proposta di legge prevede appunto
l'attribuzione ai sordomuti, che sono la categoria meno
numerosa e non inflazionata in alcun modo, atteso che si
tratta di persone sorde dalla nascita o dalla prima infanzia,
e fra le più emarginate nella vita sociale, di un aumento
della indennità di comunicazione all'attuale indennità di
accompagnamento dei ciechi assoluti con l'introduzione di
tutti i meccanismi di adeguamento negli anni futuri.
Si prevede, inoltre, all'articolo 2, il cumulo delle
indennità di comunicazione o di accompagnamento in favore
degli invalidi gravi pluriminorati i quali abbisognano di
particolarissima assistenza quotidiana.
Per garantire affidabilità, competenza e un'autentica
professionalità degli operatori, l'articolo 3 prevede
l'istituzione di un albo professionale degli interpreti dei
linguaggi
dei sordomuti che richieda particolari e ben definiti
requisiti per l'iscrizione.
L'articolo 4 specifica la responsabilità e gli obblighi che
in tale materia ricadono sulle regioni in particolare nel
campo della prevenzione e della diagnosi precoce.
L'articolo 5, infine, consente, attraverso un abbuono di
quattro mesi per ciascun anno lavorato (peraltro ai fini
esclusivamente pensionistici), al cittadino sordomuto e su sua
espressa richiesta, di essere collocato a riposo anzitempo
rispetto ai normali parametri contributivi-temporali, proprio
in considerazione della particolare pressione psico-fisica cui
tale categoria è sottoposta nel contesto lavorativo.
Si confida che la presente proposta di legge, che è
battaglia di progresso e di crescita sociale e civile, trovi
una sollecita e benevola attenzione da parte degli Onorevoli
colleghi deputati.
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