| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 l'indennità di
comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21
novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre
1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di
accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili
assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento
automatico.
2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a
ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono
volontari.
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