| 1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali,
singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle
indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4
della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità
cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai
sensi delle norme citate.
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