| 1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei
sordomuti, in particolare garantendo il diritto alla
comunicazione, è istituito l'albo professionale degli
interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi
ad esso affini.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la famiglia e la
solidarietà sociale, definisce, con proprio decreto, i criteri
e le modalità di costituzione e di
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tenuta dell'albo di cui al comma 1; il decreto deve,
comunque, prevedere:
a) la definizione delle articolazioni territoriali
dell'albo;
b) la specificazione dei requisiti necessari per
l'iscrizione;
c) la identificazione degli organi responsabili
della tenuta e del controllo dell'albo;
d) la definizione delle sanzioni disciplinari;
e) la definizione di un codice deontologico per gli
iscritti.
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