| 1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni,
nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità
all'attuazione degli interventi per la prevenzione e la
diagnosi precoce di cui all'articolo 6 della medesima legge n.
104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli
interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge.
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