| (Riconversione aziendale).
1. Ai fini della presente legge la riconversione
aziendale è un periodo di passaggio
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dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura
biologica, ed ha lo scopo di permettere un graduale recupero
degli equilibri ambientali salvaguardando la redditività
dell'azienda.
2. La durata della riconversione aziendale è variabile ed è
stabilita in funzione delle condizioni aziendali, della
capacità dell'operatore, dell'ambiente pedoclimatico, delle
condizioni di inquinamento preesistenti, del tipo di coltura;
essa consta di due fasi ed è comunque limitata da un minimo di
uno ad un massimo di sette anni.
3. La riconversione aziendale può essere riferita a singole
porzioni di terreno ed alle relative produzioni di una impresa
e deve essere in ogni caso inserita in un piano pluriennale
che prenda in esame l'intera superficie dell'azienda.
4. La durata massima della prima fase non può essere
superiore a quattro anni; in questo periodo possono essere
utilizzati prodotti diversi da quelli indicati ai punti 3.2,
4.2 e 4.3 dell'allegato B alla presente legge, individuati dal
Comitato.
5. La durata minima della seconda fase è di un anno e non
può essere inferiore alla metà della durata della prima fase
di riconversione. In questo periodo possono essere utilizzati
soltanto i prodotti indicati al punto 4.3 dell'allegato B.
6. Durante il periodo di riconversione aziendale le imprese
non possono apporre sui propri prodotti alcuna indicazione fra
quelle previste all'articolo 13.
7. L'inizio del periodo di riconversione aziendale decorre
dall'inizio dell'attuazione di un piano di riconversione che
sarà presentato dall'impresa interessata o dall'associazione
dei produttori biologici, riconosciute ai sensi dell'articolo
5, agli uffici competenti per territorio nel settore
agricolo.
8. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 4, previo
sopralluogo, stabiliscono per ogni azienda la durata delle due
fasi di riconversione.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le imprese
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che hanno già iniziato la fase di riconversione aziendale ne
devono fare notifica agli uffici competenti per territorio nel
settore agricolo.
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