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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1595
DDL0101-0016
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Riconversione aziendale).
    1.  Ai fini della presente legge la riconversione
  aziendale è un periodo di passaggio
 
                              Pag. 18
 
  dall'agricoltura chimica convenzionale all'agricoltura
  biologica, ed ha lo scopo di permettere un graduale recupero
  degli equilibri ambientali salvaguardando la redditività
  dell'azienda.
    2.  La durata della riconversione aziendale è variabile ed è
  stabilita in funzione delle condizioni aziendali, della
  capacità dell'operatore, dell'ambiente pedoclimatico, delle
  condizioni di inquinamento preesistenti, del tipo di coltura;
  essa consta di due fasi ed è comunque limitata da un minimo di
  uno ad un massimo di sette anni.
    3.  La riconversione aziendale può essere riferita a singole
  porzioni di terreno ed alle relative produzioni di una impresa
  e deve essere in ogni caso inserita in un piano pluriennale
  che prenda in esame l'intera superficie dell'azienda.
    4.  La durata massima della prima fase non può essere
  superiore a quattro anni; in questo periodo possono essere
  utilizzati prodotti diversi da quelli indicati ai punti 3.2,
  4.2 e 4.3 dell'allegato B alla presente legge, individuati dal
  Comitato.
    5.  La durata minima della seconda fase è di un anno e non
  può essere inferiore alla metà della durata della prima fase
  di riconversione.  In questo periodo possono essere utilizzati
  soltanto i prodotti indicati al punto 4.3 dell'allegato B.
    6.  Durante il periodo di riconversione aziendale le imprese
  non possono apporre sui propri prodotti alcuna indicazione fra
  quelle previste all'articolo 13.
    7.  L'inizio del periodo di riconversione aziendale decorre
  dall'inizio dell'attuazione di un piano di riconversione che
  sarà presentato dall'impresa interessata o dall'associazione
  dei produttori biologici, riconosciute ai sensi dell'articolo
  5, agli uffici competenti per territorio nel settore
  agricolo.
    8.  Le commissioni provinciali di cui all'articolo 4, previo
  sopralluogo, stabiliscono per ogni azienda la durata delle due
  fasi di riconversione.
    9.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge le imprese
 
                              Pag. 19
 
  che hanno già iniziato la fase di riconversione aziendale ne
  devono fare notifica agli uffici competenti per territorio nel
  settore agricolo.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=033 PAGFIN=0019 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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