| 1. Le attività lavorative dei sordomuti, assunti ai sensi
delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482,
sono considerate particolarmente usuranti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è pertanto riconosciuto, a
richiesta, il beneficio di quattro mesi di contribuzione
figurativa per ogni anno di servizio, presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini
previdenziali e di quiescenza.
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