| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1995,
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si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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