| 1. L'articolo 23- bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n.68, è abrogato. Il concorso per trasferimento dei
segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza
vacanti sul territorio nazionale, è disciplinato dalle norme
di cui ai successivi commi.
2. Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti
bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio
annunzi legali della provincia, i concorsi cumulativi per
titoli per tutte le sedi di segreteria comunale della classe
terza vacanti nella provincia alla data del 1^ gennaio.
3. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare,
indipendentemente dalla provincia in cui prestano servizio, i
segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali,
per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere
l'anzianità, nella qualifica di ruolo, di almeno due anni alla
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda. I segretari comunali dichiarati vincitori ed
assegnati ad una delle sedi di classe terza messe a concorso
non conseguono, per l'effetto, la promozione a segretario capo
prima del
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decorso del termine di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749. Per le
segreterie comunali di classe terza, possono essere nominati
reggenti o supplenti segretari comunali di classe quarta.
4. La validità delle graduatorie cessa dopo quarantacinque
giorni dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che
approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali
della provincia.
5. Ogni commissione giudicatrice dei concorsi di cui al
comma 1 è composta:
a) dal prefetto della provincia con funzioni di
presidente;
b) da un vice prefetto o da un vice prefetto
ispettore;
c) da un sindaco di comune della classe terza della
provincia, scelto tra quelli designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) da un esperto in discipline amministrative;
e) da un segretario comunale avente qualifica non
inferiore a segretario generale di classe seconda, scelto tra
quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Un funzionario della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non
inferiore a consigliere, esercita le funzioni di segretario
della commissione di cui al comma 5.
7. L'assegnazione dei candidati dichiarati vincitori è
disposta dai prefetti simultaneamente, sul territorio
nazionale, con decorrenza dalla data fissata con il decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9, in base alla
graduatoria e nell'ordine di preferenza delle sedi indicate
dai medesimi nella domanda di ammissione al concorso. Le sedi
a concorso rimaste o comunque divenute successivamente vacanti
entro i termini di cui al comma 4, sono assegnate ai candidati
che seguono in graduatoria quelli già dichiarati vincitori,
sempre che
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abbiano concorso per tali sedi e non siano già stati
precedentemente assegnati.
8. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alla sede,
sia che assumano servizio ovvero che rinuncino a tale
assegnazione, sono esclusi, per la durata di due anni, dalla
partecipazione ad analoghi concorsi della classe terza.
9. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 30 novembre 1994, sentite l'ANCI e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati
tempi, criteri e modalità per l'espletamento dei concorsi di
cui ai commi precedenti.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 23 bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, ivi compresa
la composizione della commissione giudicatrice, sono fatte
salve limitatamente alle procedure concorsuali in atto.
11. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n.604, e
l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n.749, sono abrogati.
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