Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15955
DDL1361-0004
Progetto di legge Camera n. 1361 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-1361)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C1361. TESTIPDL
...C1361.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1361 ZZ12 ZZDC ZZTR
    1.  L'articolo 23- bis  del decreto-legge 18 gennaio
  1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
  1993, n.68, è abrogato.  Il concorso per trasferimento dei
  segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza
  vacanti sul territorio nazionale, è disciplinato dalle norme
  di cui ai successivi commi.
    2.  Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti
  bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio
  annunzi legali della provincia, i concorsi cumulativi per
  titoli per tutte le sedi di segreteria comunale della classe
  terza vacanti nella provincia alla data del 1^ gennaio.
    3.  Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare,
  indipendentemente dalla provincia in cui prestano servizio, i
  segretari capi e i segretari comunali.  I segretari comunali,
  per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere
  l'anzianità, nella qualifica di ruolo, di almeno due anni alla
  data di scadenza del termine per la presentazione della
  domanda.  I segretari comunali dichiarati vincitori ed
  assegnati ad una delle sedi di classe terza messe a concorso
  non conseguono, per l'effetto, la promozione a segretario capo
  prima del
 
                               Pag. 3
 
  decorso del termine di cui all'articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749.  Per le
  segreterie comunali di classe terza, possono essere nominati
  reggenti o supplenti segretari comunali di classe quarta.
    4.  La validità delle graduatorie cessa dopo quarantacinque
  giorni dalla data di approvazione.  Il decreto del prefetto che
  approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali
  della provincia.
    5.  Ogni commissione giudicatrice dei concorsi di cui al
  comma 1 è composta:
        a)  dal prefetto della provincia con funzioni di
  presidente;
        b)  da un vice prefetto o da un vice prefetto
  ispettore;
        c)  da un sindaco di comune della classe terza della
  provincia, scelto tra quelli designati dall'Associazione
  nazionale dei comuni italiani (ANCI);
        d)  da un esperto in discipline amministrative;
        e)  da un segretario comunale avente qualifica non
  inferiore a segretario generale di classe seconda, scelto tra
  quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
    6.  Un funzionario della carriera direttiva
  dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non
  inferiore a consigliere, esercita le funzioni di segretario
  della commissione di cui al comma 5.
    7.  L'assegnazione dei candidati dichiarati vincitori è
  disposta dai prefetti simultaneamente, sul territorio
  nazionale, con decorrenza dalla data fissata con il decreto
  del Ministro dell'interno di cui al comma 9, in base alla
  graduatoria e nell'ordine di preferenza delle sedi indicate
  dai medesimi nella domanda di ammissione al concorso.  Le sedi
  a concorso rimaste o comunque divenute successivamente vacanti
  entro i termini di cui al comma 4, sono assegnate ai candidati
  che seguono in graduatoria quelli già dichiarati vincitori,
  sempre che
 
                               Pag. 4
 
  abbiano concorso per tali sedi e non siano già stati
  precedentemente assegnati.
    8.  I candidati dichiarati vincitori e assegnati alla sede,
  sia che assumano servizio ovvero che rinuncino a tale
  assegnazione, sono esclusi, per la durata di due anni, dalla
  partecipazione ad analoghi concorsi della classe terza.
    9.  Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da
  emanare entro il 30 novembre 1994, sentite l'ANCI e le
  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
  rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati
  tempi, criteri e modalità per l'espletamento dei concorsi di
  cui ai commi precedenti.
    10.  Le disposizioni di cui all'articolo 23 bis  del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, ivi compresa
  la composizione della commissione giudicatrice, sono fatte
  salve limitatamente alle procedure concorsuali in atto.
    11.  L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n.604, e
  l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23
  giugno 1972, n.749, sono abrogati.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1361 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=1361 TOTPAG=0019 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= DC PAGINIZ=0002 RIGINIZ=016 PAGFIN=0004 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=136100 00 FASCIDC=12DDL1361 SORTNAV=0136100 000 00000 ZZDDLC1361 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati