| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi
per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale,
prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n.604, e
successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle
indennità e delle spese per il funzionamento delle
commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i
suddetti concorsi si provvede con i proventi di spettanza
dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della predetta legge n.604 del 1962, come modificato
dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n.107.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di
segretario comunale e provinciale, con esclusione
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dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista
dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n.604, e
successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le
relative somme sono versate secondo le modalità stabilite
dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le somme arretrate dovute, fino al 31 dicembre 1993, ai
segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o
consorziata, in relazione alla inclusione della indennità
integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione
mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749,
sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di
segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42
della legge n.604 del 1962, come modificato dall'articolo 6
della legge 17 febbraio 1968, n.107, entro il limite massimo
di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero
dell'interno agli enti interessati previa presentazione, entro
il 15 novembre 1994, di apposita, circostanziata richiesta,
dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti
beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli
enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle
disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente. Per le
predette finalità è autorizzata la spesa di lire 36 miliardi
per l'anno 1994 da imputare ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1549 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, per il 1994. Lo stanziamento di detto
capitolo non potrà essere incrementato negli anni successivi
in misura superiore al tasso d'inflazione programmato. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n.559,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1- bis. I versamenti trimestrali di cui al comma 1
devono essere effettuati solo se
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di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli
altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del
trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni
caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro il 30 novembre
1994, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani, sono stabiliti i criteri e le
modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la
documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed
il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono
tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, e i termini di
detto adempimento".
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