| Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - (Disposizioni relative alle
procedure di mobilità). - 1. L'articolo 16- bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è sostituito
dal seguente:
"Art. 16- bis. - (Disposizioni in materia di
assunzioni e mobilità negli enti locali) - 1. Per gli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre
1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31
dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1^
gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai
sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n.144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure
di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri
fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione
di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti
locali della regione nella quale si trovino enti che hanno
deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti
vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In
mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente
locale può avviare le procedure di assunzione"".
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 11, al primo e al secondo periodo,
le parole: "5.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "10.000 abitanti";
al comma 1, capoverso 11- bis, dopo le parole:
"a tempo determinato", sono inserite le seguenti: "o
stabilire rapporti di lavoro autonomo";
al comma 1, capoverso 11- bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "E' altresì consentita la
copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi
l'unità. I lavoratori che sono stati impegnati per
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almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi
dei decretilegge 28 maggio 1981, n.244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.390, e 21 marzo
1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n.160, presso enti locali che non si trovino in
situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e che
abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti,
anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta
organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, mediante concorso riservato sui
posti disponibili";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1- bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo
16- bis del decretolegge 18 gennaio 1993, n.8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.68, come sostituito dall'articolo 1- bis del presente
decreto, gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, rideterminata la
propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e
11- bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993,
n.537, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti
nelle piante organiche sempreché dispongano di idonee risorse
finanziarie.
1- ter. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47
a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano
agli enti locali di cui al presente articolo";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2- bis. Gli enti locali con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al fine di corrispondere
ad esigenze dell'amministrazione possono, a carico dei propri
bilanci, sempreché dispongano di adeguate risorse finanziarie,
trasformare il posto ed il profilo professionale dei propri
dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali
fino alla quarta";
dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2- bis. - (Graduatoria concorsuale). -
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, per il personale degli
enti locali la graduatoria concorsuale viene approvata
dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di
tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo".
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DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 492
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