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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15957
DDL1361-0006
Progetto di legge Camera n. 1361 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-1361)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1361. TESTIPDL
...C1361.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 7 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 492
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC1361 ZZ12 ZZDC ZZTR
      Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
      "Art. 1- bis. - (Disposizioni relative alle
  procedure di mobilità). -  1.  L'articolo 16- bis  del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è sostituito
  dal seguente:
      "Art. 16- bis. - (Disposizioni in materia di
  assunzioni e mobilità negli enti locali) - 1.  Per gli enti
  locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre
  1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31
  dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno
  dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1^
  gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai
  sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
  n.144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure
  di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri
  fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
  vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione
  di appartenenza dell'ente interessato.
        2.  Esclusivamente al fine di consentire
  l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti
  locali della regione nella quale si trovino enti che hanno
  deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti
  vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
  funzione pubblica.  Entro 60 giorni dal ricevimento della
  predetta comunicazione il Dipartimento della funzione pubblica
  trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
  trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio.  In
  mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente
  locale può avviare le procedure di assunzione"".
      All'articolo 2:
      al comma 1, capoverso 11, al primo e al secondo periodo,
  le parole:  "5.000 abitanti"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "10.000 abitanti";
      al comma 1, capoverso 11- bis,  dopo le parole:
  "a tempo determinato",  sono inserite le seguenti:  "o
  stabilire rapporti di lavoro autonomo";
      al comma 1, capoverso 11- bis,  sono aggiunti, in
  fine, i seguenti periodi:  "E' altresì consentita la
  copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi
  l'unità.  I lavoratori che sono stati impegnati per
 
                               Pag. 8
 
  almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi
  dei decretilegge 28 maggio 1981, n.244, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.390, e 21 marzo
  1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio 1988, n.160, presso enti locali che non si trovino in
  situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo
  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e che
  abbiano disponibilità di organico, possono essere assunti,
  anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta
  organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi
  dell'articolo 3, comma 6, mediante concorso riservato sui
  posti disponibili";
      dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      "1- bis.  Fatto salvo il disposto dell'articolo
  16- bis  del decretolegge 18 gennaio 1993, n.8,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
  n.68, come sostituito dall'articolo 1- bis  del presente
  decreto, gli enti locali che non versino nelle situazioni
  strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, rideterminata la
  propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e
  11- bis  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993,
  n.537, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
  possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti
  nelle piante organiche sempreché dispongano di idonee risorse
  finanziarie.
      1- ter.  Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47
  a 52, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano
  agli enti locali di cui al presente articolo";
      dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      "2- bis.  Gli enti locali con popolazione
  inferiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
  strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.504, al fine di corrispondere
  ad esigenze dell'amministrazione possono, a carico dei propri
  bilanci, sempreché dispongano di adeguate risorse finanziarie,
  trasformare il posto ed il profilo professionale dei propri
  dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali
  fino alla quarta";
      dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
      "Art. 2- bis. - (Graduatoria concorsuale). -
  1.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,
  della legge 24 dicembre 1993, n.537, per il personale degli
  enti locali la graduatoria concorsuale viene approvata
  dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di
  tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura
  dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
  disponibili nello stesso profilo professionale, fatta
  eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
  all'indizione del concorso medesimo".
 
                               Pag. 9
 
  DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 492
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1361 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=1361 TOTPAG=0019 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=136100 00 FASCIDC=12DDL1361 SORTNAV=0136100 000 00000 ZZDDLC1361 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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