| (Commercio dei prodotti agricoli).
1. E' vietato porre in commercio prodotti agricoli
grezzi o trasformati con l'indicazione "biologico",
"organico", "ecologico", "biodinamico" o altra indicazione
simile dalla quale si possa desumere che il prodotto è stato
ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi o con
tecniche agricole conformi a quanto indicato dalla presente
legge, se non sono stati preventivamente indicati e approvati
nei programmi di produzione e trasformazione.
2. I prodotti non in regola con quanto previsto dal comma 1
sono ritirati dal commercio.
3. Per la violazione dei divieti posti dalla presente legge
sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in
materia di produzione, trasformazione, conservazione,
commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e
alimentari.
4. Sono fatte salve le leggi vigenti in materia di
produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione
ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.
5. In deroga a quanto previsto dal titolo IV della legge 4
luglio 1967, n. 580, è autorizzata la produzione e la vendita
di pasta prodotta con farina integrale solo se di origine
biologica.
6. I prodotti di cui all'allegato A alla presente legge,
recanti una delle diciture previste all'articolo 13 ma
provenienti da un altro Paese, possono essere posti in
commercio purché le norme di produzione riconosciute in detto
Paese siano ritenute valide dal Comitato. Sono fatte salve le
norme comunitarie in vigore limitatamente ai prodotti
provenienti da Paesi membri della Comunità europea.
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