| (Analisi e controlli).
1. I controlli analitici sui prodotti agricoli e alimentari
per i quali è stato presentato un programma sulla base di
quanto previsto dalla presente legge, sono effettuati a cura
dei laboratori o dei presidi multizonali di prevenzione.
2. I campioni dei prodotti da sottoporre a controllo sono
raccolti dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 4
con criteri uniformi concordati preventivamente con i
laboratori di analisi e tenendo conto delle eventuali
indicazioni suggerite dal Comitato.
3. I campioni sono raccolti sulla base di un programma
ordinario di controlli stabilito dal Comitato, oltre ad
eventuali controlli straordinari operati a discrezione delle
commissioni provinciali di cui all'articolo 4 o dei laboratori
stessi.
4. Le regioni provvedono a dotare almeno un laboratorio
regionale di attrezzatura e di personale idonei a soddisfare
le esigenze specifiche dei controlli analitici ordinari e
straordinari previsti dal presente articolo.
5. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 4 non siano
in grado di soddisfare direttamente le richieste di analisi, è
possibile avvalersi di altri laboratori pubblici esterni.
6. Le spese per i controlli analitici sono a carico dalle
regioni.
7. Dalle analisi di campioni rappresentativi sia dei
prodotti agricoli sia dei terreni coltivati deve risultare,
con evidente certezza, in relazione agli eventuali livelli dei
fitofarmaci o di altre sostanze chimiche identificate, che:
a) non siano state utilizzate nella produzione
sostanze chimiche non previste dagli allegati B e C alla
presente legge;
b) i residui eventualmente accertati di sostanze
chimiche presenti nell'ambiente come contaminanti di fondo non
superino il valore medio accertato localmente per tali
sostanze in occasione di controlli di vario genere.
Pag. 21
8. Dalle analisi deve altresì risultare che nei prodotti
agricoli non siano rilevabili sostanze chimiche non presenti
naturalmente nel suolo o nell'ambiente in generale.
9. Nel caso in cui i controlli analitici risultassero
positivi, i prodotti interessati sono ritirati dal mercato.
| |