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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1597
DDL0101-0018
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Pag. 20 Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Analisi e controlli).
    1.  I controlli analitici sui prodotti agricoli e alimentari
  per i quali è stato presentato un programma sulla base di
  quanto previsto dalla presente legge, sono effettuati a cura
  dei laboratori o dei presidi multizonali di prevenzione.
    2.  I campioni dei prodotti da sottoporre a controllo sono
  raccolti dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 4
  con criteri uniformi concordati preventivamente con i
  laboratori di analisi e tenendo conto delle eventuali
  indicazioni suggerite dal Comitato.
    3.  I campioni sono raccolti sulla base di un programma
  ordinario di controlli stabilito dal Comitato, oltre ad
  eventuali controlli straordinari operati a discrezione delle
  commissioni provinciali di cui all'articolo 4 o dei laboratori
  stessi.
    4.  Le regioni provvedono a dotare almeno un laboratorio
  regionale di attrezzatura e di personale idonei a soddisfare
  le esigenze specifiche dei controlli analitici ordinari e
  straordinari previsti dal presente articolo.
    5.  Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 4 non siano
  in grado di soddisfare direttamente le richieste di analisi, è
  possibile avvalersi di altri laboratori pubblici esterni.
    6.  Le spese per i controlli analitici sono a carico dalle
  regioni.
    7.  Dalle analisi di campioni rappresentativi sia dei
  prodotti agricoli sia dei terreni coltivati deve risultare,
  con evidente certezza, in relazione agli eventuali livelli dei
  fitofarmaci o di altre sostanze chimiche identificate, che:
        a)  non siano state utilizzate nella produzione
  sostanze chimiche non previste dagli allegati B e C alla
  presente legge;
        b)  i residui eventualmente accertati di sostanze
  chimiche presenti nell'ambiente come contaminanti di fondo non
  superino il valore medio accertato localmente per tali
  sostanze in occasione di controlli di vario genere.
 
                              Pag. 21
 
    8.  Dalle analisi deve altresì risultare che nei prodotti
  agricoli non siano rilevabili sostanze chimiche non presenti
  naturalmente nel suolo o nell'ambiente in generale.
    9.  Nel caso in cui i controlli analitici risultassero
  positivi, i prodotti interessati sono ritirati dal mercato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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