| Onorevoli Colleghi! -- Le cause di disconoscimento di
paternità, nel vigente codice civile, sono riportate
esclusivamente ad un fattore biologico.
Il coniuge, per superare la presunzione legale di paternità
prevista nell'articolo 231 del codice civile, può agire in tre
ipotesi contemplate nell'articolo 235 del codice civile:
l'impossibilità di avere rapporti sessuali nel periodo di
concepimento per mancata coabitazione; l' impotentia
generandi; la possibilità che la moglie abbia commesso
adulterio.
Tali casi sono indici per escludere il rapporto di
filiazione o, come accade nella terza ipotesi, per essere
ammessi a provare la mancanza del rapporto di filiazione.
Tale disposizione, ovviamente, non tiene conto della
possibilità di ricorrere a nuove tecniche di procreazione
artificiale.
In questo caso si può verificare una situazione in cui la
norma obsoleta causa
una violazione dei diritti umani per quanto riguarda la
tutela del bambino.
Infatti, nell'ipotesi in cui il marito coscientemente ed
inequivocabilmente abbia autorizzato la moglie a sottoporsi
alla inseminazione artificiale eterologa (con l'utilizzo del
seme di una terza persona), necessaria proprio per superare la
sua incapacità a generare, questo può poi liberarsi dalle
responsabilità di padre, deducendo la propria impotentia
generandi ai sensi dell'articolo 235, primo comma n. 2, del
codice civile.
La contraddizione di questa situazione è stata individuata
subito dagli interpreti e ciò è dimostrato dall'aspra critica
che parte della dottrina ha apportato alla sentenza del
tribunale di Roma del 30 aprile 1956 (in G.I. 1957, I,
2, 217, con nota di Trabucchi). Per la dottrina l'azione di
disconoscimento di paternità dovrebbe essere paralizzata nel
caso di fecondazione
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artificiale con il consenso del marito perché il presupposto
dell'azione sarebbe da ricollegare alla violazione del dovere
di fedeltà coniugale. Pertanto la prova dell'altrui
concepimento non sarebbe in questi casi determinante. La
dottrina argomenta osservando l'ipotesi della donna che ha
subìto violenza dove al marito è preclusa l'azione di
disconoscimento nonostante la possibilità di provare l'altrui
concepimento.
Condividendo o meno la posizione di questa dottrina, è
evidente l'enorme ritardo di un intervento legislativo, in
quanto il numero dei casi di ricorso all'inseminazione
eterologa dal 1956 ad oggi è enormemente aumentato. Le
tecniche si sono raffinate, è stata istituita la "banca del
seme", sono aumentati i casi di sterilità.
La cronaca recente ha evidenziato il grave problema e la
stessa opinione pubblica è oggi allarmata dalla consapevolezza
che nessun limite normativo è previsto per l'adozione di
queste tecniche che consentono la procreazione senza
sessualità e che dovranno essere affrontate e regolamentate
compiutamente.
Intanto, la presente proposta di legge consente un
intervento normativo tempestivo e al tempo stesso
indefettibile per la tutela del minore.
Il problema infatti non è tra quelli controversi nelle
commissioni di studio, che a livello nazionale ed europeo si
stanno occupando della procreazione artificiale.
L'indefettibilità dipende dal fatto che tale intervento
risolve situazioni che si sono già presentate e che possono
ripresentarsi.
Si eviterà così che colui il quale, a causa della propria
impotenza, induce o acconsente inequivocabilmente a che la
moglie ricorra a questa tecnica per procreare, utilizzi poi
proprio la sua impotenza per disconoscere il bambino nato a
seguito della inseminazione eterologa.
E' chiaro che l'ordinamento giuridico non può assolutamente
prescindere da una maggiore responsabilizzazione di chi opera
una scelta del genere e dal garantire la tutela giuridica del
bambino.
La disposizione in oggetto, nel considerare normativamente
il fenomeno che deriva dalla procreazione artificiale, si pone
in una prospettiva orientata al riconoscimento dell'interesse
del minore.
Tale orientamento dovrà, in seguito, costituire il
principio informatore di una disciplina organica di tutte le
tecniche di riproduzione assistita.
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