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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15970
DDL1363-0002
Progetto di legge Camera n. 1363 - testo presentato - (DDL12-1363)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1363. TESTIPDL
...C1363.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1363 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Le cause di disconoscimento di
  paternità, nel vigente codice civile, sono riportate
  esclusivamente ad un fattore biologico.
    Il coniuge, per superare la presunzione legale di paternità
  prevista nell'articolo 231 del codice civile, può agire in tre
  ipotesi contemplate nell'articolo 235 del codice civile:
  l'impossibilità di avere rapporti sessuali nel periodo di
  concepimento per mancata coabitazione; l' impotentia
  generandi;  la possibilità che la moglie abbia commesso
  adulterio.
    Tali casi sono indici per escludere il rapporto di
  filiazione o, come accade nella terza ipotesi, per essere
  ammessi a provare la mancanza del rapporto di filiazione.
    Tale disposizione, ovviamente, non tiene conto della
  possibilità di ricorrere a nuove tecniche di procreazione
  artificiale.
    In questo caso si può verificare una situazione in cui la
  norma obsoleta causa
  una violazione dei diritti umani per quanto riguarda la
  tutela del bambino.
    Infatti, nell'ipotesi in cui il marito coscientemente ed
  inequivocabilmente abbia autorizzato la moglie a sottoporsi
  alla inseminazione artificiale eterologa (con l'utilizzo del
  seme di una terza persona), necessaria proprio per superare la
  sua incapacità a generare, questo può poi liberarsi dalle
  responsabilità di padre, deducendo la propria  impotentia
  generandi  ai sensi dell'articolo 235, primo comma n. 2, del
  codice civile.
    La contraddizione di questa situazione è stata individuata
  subito dagli interpreti e ciò è dimostrato dall'aspra critica
  che parte della dottrina ha apportato alla sentenza del
  tribunale di Roma del 30 aprile 1956 (in  G.I.  1957, I,
  2, 217, con nota di Trabucchi).  Per la dottrina l'azione di
  disconoscimento di paternità dovrebbe essere paralizzata nel
  caso di fecondazione
 
                               Pag. 2
 
  artificiale con il consenso del marito perché il presupposto
  dell'azione sarebbe da ricollegare alla violazione del dovere
  di fedeltà coniugale.  Pertanto la prova dell'altrui
  concepimento non sarebbe in questi casi determinante.  La
  dottrina argomenta osservando l'ipotesi della donna che ha
  subìto violenza dove al marito è preclusa l'azione di
  disconoscimento nonostante la possibilità di provare l'altrui
  concepimento.
    Condividendo o meno la posizione di questa dottrina, è
  evidente l'enorme ritardo di un intervento legislativo, in
  quanto il numero dei casi di ricorso all'inseminazione
  eterologa dal 1956 ad oggi è enormemente aumentato.  Le
  tecniche si sono raffinate, è stata istituita la "banca del
  seme", sono aumentati i casi di sterilità.
    La cronaca recente ha evidenziato il grave problema e la
  stessa opinione pubblica è oggi allarmata dalla consapevolezza
  che nessun limite normativo è previsto per l'adozione di
  queste tecniche che consentono la procreazione senza
  sessualità e che dovranno essere affrontate e regolamentate
  compiutamente.
    Intanto, la presente proposta di legge consente un
  intervento normativo tempestivo e al tempo stesso
  indefettibile per la tutela del minore.
    Il problema infatti non è tra quelli controversi nelle
  commissioni di studio, che a livello nazionale ed europeo si
  stanno occupando della procreazione artificiale.
  L'indefettibilità dipende dal fatto che tale intervento
  risolve situazioni che si sono già presentate e che possono
  ripresentarsi.
    Si eviterà così che colui il quale, a causa della propria
  impotenza, induce o acconsente inequivocabilmente a che la
  moglie ricorra a questa tecnica per procreare, utilizzi poi
  proprio la sua impotenza per disconoscere il bambino nato a
  seguito della inseminazione eterologa.
    E' chiaro che l'ordinamento giuridico non può assolutamente
  prescindere da una maggiore responsabilizzazione di chi opera
  una scelta del genere e dal garantire la tutela giuridica del
  bambino.
    La disposizione in oggetto, nel considerare normativamente
  il fenomeno che deriva dalla procreazione artificiale, si pone
  in una prospettiva orientata al riconoscimento dell'interesse
  del minore.
    Tale orientamento dovrà, in seguito, costituire il
  principio informatore di una disciplina organica di tutte le
  tecniche di riproduzione assistita.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1363 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1363 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=136300 00 FASCIDC=12DDL1363 SORTNAV=0136300 000 00000 ZZDDLC1363 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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