| (Ricerca e sperimentazione).
1. Il CNR provvede a sviluppare appositi progetti
finalizzati sulla base degli indirizzi di ricerca e
sperimentazione formulati dal Comitato.
2. Le università degli studi, ed in particolare le facoltà
di agraria, di scienze forestali e medicina veterinaria,
possono presentare al Comitato piani di studio o di ricerca
strettamente connessi allo sviluppo delle pratiche agricole
biologiche, che sono finanziati con i fondi previsti dalla
presente legge.
Pag. 22
3. Possono altresì essere finanziate borse di studio
biennali per i laureati delle facoltà di cui al comma 1 che
abbiano per scopo l'approfondimento e lo sviluppo delle
tecniche agricole biologiche.
4. Le regioni, anche in collaborazione con le associazioni
dei produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 5, le
cooperative di tecnici agricoli biologici, le associazioni
ambientaliste, gli enti locali, le autorità preposte alla
tutela e gestione dei parchi e delle riserve naturali, le
associazioni di bacino e le comunità montane e rurali,
promuovono attività di ricerca, di sperimentazione e di
divulgazione per la conservazione e lo sviluppo della ruralità
ecologica, delle tecniche agricole biologiche e degli
agroecosistemi.
| |