| (Pesticidi e fertilizzanti ammessi).
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, i prodotti
antiparassitari non registrati e previsti nel punto 4.2
dell'allegato B alla presente legge, sono autorizzati per la
difesa fitosanitaria delle colture agrarie.
2. Le imprese di agricoltura biologica devono annotare, su
apposito registro aziendale, il carico e lo scarico dei
concimi e dei pesticidi utilizzati.
| |