| (Prestazioni specialistiche).
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche
specialistiche diverse devono essere formulate su ricette
distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di
otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può
contenere
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più di due tipi di prestazioni; per ciascun tipo il
numero massimo è fissato in otto prestazioni o, in caso di
cicli, in un numero di sedute non superiore a dodici".
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