| (Ospedali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali
e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali
provvedono, entro il termine perentorio di due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione
degli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120
posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le
eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in
strutture non ospedaliere. La presente disposizione si applica
alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini
funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992. In relazione a condizioni
territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni
possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti
ospedali, qualora il direttore generale e il commissario
straordinario abbiano accertato, tramite il direttore
sanitario, per gli anni 1992 e 1993, un tasso di utilizzazione
dei posti letto non inferiore all'80 per cento su base annua
ed una degenza media non superiore a nove giorni.
2. Qualora i direttori generali e i commissari straordinari
delle unità sanitarie locali non provvedano nei termini di cui
al comma 1, ferma restando a carico degli stessi la
responsabilità patrimoniale per le spese disposte, oltre il
termine stabilito, per la gestione delle anzidette strutture,
alle disattivazioni provvede in via sostitutiva la regione o
provincia autonoma entro
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i successivi trenta giorni. Scaduto tale termine, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
previo invito alle regioni e province autonome ad adottare le
misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di
commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti di
disattivazione degli ospedali di cui al comma 1, individuati
sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo
sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una
riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante
del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Al personale risultato in esubero a seguito delle
disattivazioni di cui al comma 1 si applicano le misure di
mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali
le regioni adottano misure di mobilità di ufficio sia
all'interno dell'unità sanitaria locale che nell'ambito del
territorio regionale. Il personale che non ottemperi al
trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni. Le procedure
sono completate entro sessanta giorni dalla data delle
disattivazioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine si
attiva il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni
e province autonome ad adottare le misure adeguate, con la
nomina di commissari ad acta per l'adozione dei
conseguenti provvedimenti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in
cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime
ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le
stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico
responsabile del pronto soccorso, carattere di
emergenza-urgenza o ad esse non segua il ricovero
dell'assistito.
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5. Le trasformazioni di destinazioni di cui al comma 1 sono
prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze
sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti,
facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Al
fine di consentire con immediatezza l'entrata in funzione
delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse,
gli standard dimensionali di cui all'allegato A del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 1990, possono essere raggiunti entro cinque anni
dall'attivazione. Le regioni possono prevedere che la gestione
delle residenze sanitarie sia affidata ad organismi pubblici,
privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della
qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo
affidatario della gestione della RSA fa fronte in via
prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione
di personale di corrispondente qualificazione professionale,
proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi
dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
6. Nel quadro delle attivazioni delle strutture
residenziali previste dal progettoobiettivo "Tutela della
salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando
se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate a
norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei
residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1995. I
beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi
sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di
reddito, anche attraverso la vendita degli stessi. I redditi
prodotti sono utilizzati prioritariamente per l'attuazione di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute
mentale 1994-1996", approvato con il citato decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.
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7. Per la gestione delle camere a pagamento di cui
all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista
dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, alla
tenuta di una contabilità separata che non può presentare
disavanzo.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presìdi
ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la
personale responsabilità del direttore sanitario, il registro
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica
strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri
ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni
da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti
disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse
possono richiedere notizie sulle prenotazioni e sui relativi
tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle
persone.
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