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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16003
DDL1365-0006
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.88 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Ospedali).
      1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
  10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
  successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali
  e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali
  provvedono, entro il termine perentorio di due mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione
  degli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120
  posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le
  eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in
  strutture non ospedaliere.  La presente disposizione si applica
  alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini
  funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato
  decreto legislativo n. 502 del 1992.  In relazione a condizioni
  territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
  alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni
  possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti
  ospedali, qualora il direttore generale e il commissario
  straordinario abbiano accertato, tramite il direttore
  sanitario, per gli anni 1992 e 1993, un tasso di utilizzazione
  dei posti letto non inferiore all'80 per cento su base annua
  ed una degenza media non superiore a nove giorni.
    2.  Qualora i direttori generali e i commissari straordinari
  delle unità sanitarie locali non provvedano nei termini di cui
  al comma 1, ferma restando a carico degli stessi la
  responsabilità patrimoniale per le spese disposte, oltre il
  termine stabilito, per la gestione delle anzidette strutture,
  alle disattivazioni provvede in via sostitutiva la regione o
  provincia autonoma entro
 
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  i successivi trenta giorni.  Scaduto tale termine, il
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
  previo invito alle regioni e province autonome ad adottare le
  misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di
  commissari  ad acta  per l'adozione dei provvedimenti di
  disattivazione degli ospedali di cui al comma 1, individuati
  sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo
  sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una
  riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante
  del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
  modificazioni ed integrazioni.
    3.  Al personale risultato in esubero a seguito delle
  disattivazioni di cui al comma 1 si applicano le misure di
  mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali
  le regioni adottano misure di mobilità di ufficio sia
  all'interno dell'unità sanitaria locale che nell'ambito del
  territorio regionale.  Il personale che non ottemperi al
  trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi
  dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni e integrazioni.  Le procedure
  sono completate entro sessanta giorni dalla data delle
  disattivazioni di cui ai commi 1 e 2.  Scaduto tale termine si
  attiva il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni
  e province autonome ad adottare le misure adeguate, con la
  nomina di commissari  ad acta  per l'adozione dei
  conseguenti provvedimenti.
    4.  Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni
  erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in
  cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime
  ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le
  stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico
  responsabile del pronto soccorso, carattere di
  emergenza-urgenza o ad esse non segua il ricovero
  dell'assistito.
 
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    5.  Le trasformazioni di destinazioni di cui al comma 1 sono
  prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze
  sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti,
  facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi
  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Al
  fine di consentire con immediatezza l'entrata in funzione
  delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse,
  gli  standard  dimensionali di cui all'allegato A del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre
  1989, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 2 del 3
  gennaio 1990, possono essere raggiunti entro cinque anni
  dall'attivazione.  Le regioni possono prevedere che la gestione
  delle residenze sanitarie sia affidata ad organismi pubblici,
  privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della
  qualità delle prestazioni e del servizio reso.  L'organismo
  affidatario della gestione della RSA fa fronte in via
  prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione
  di personale di corrispondente qualificazione professionale,
  proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi
  dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento
  dell'anzianità di servizio.
    6.  Nel quadro delle attivazioni delle strutture
  residenziali previste dal progettoobiettivo "Tutela della
  salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando
  se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate a
  norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei
  residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1995.  I
  beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi
  sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di
  reddito, anche attraverso la vendita degli stessi.  I redditi
  prodotti sono utilizzati prioritariamente per l'attuazione di
  quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute
  mentale 1994-1996", approvato con il citato decreto del
  Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.
 
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    7.  Per la gestione delle camere a pagamento di cui
  all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
  integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende
  ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
  scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista
  dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, alla
  tenuta di una contabilità separata che non può presentare
  disavanzo.
    8.  Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7
  agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presìdi
  ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la
  personale responsabilità del direttore sanitario, il registro
  delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica
  strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri
  ordinari.  Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni
  da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti
  disposizioni.  Tutti i cittadini che vi abbiano interesse
  possono richiedere notizie sulle prenotazioni e sui relativi
  tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle
  persone.
 
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