| (Pagamento a tariffa e acquisto di beni
e servizi).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 i presìdi ospedalieri
direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere autonome, le altre istituzioni ospedaliere
pubbliche e private, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994, sono
remunerate sulla base delle tariffe delle prestazioni
ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b),
e) e h), secondo i criteri previsti dallo stesso
decreto. Le regioni che alla suddetta data non abbiano
adottato i provvedimenti di determinazione delle tariffe ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto, applicano,
in via transitoria, le tariffe che saranno fissate con decreto
del Ministro della sanità entro il 15 dicembre 1994.
2. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può
superare, a livello regionale, l'importo registrato
nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno
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1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per
l'anno 1997. Il direttore generale e il commissario
straordinario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera è responsabile sotto il profilo patrimoniale per
le obbligazioni che superino l'importo a tale titolo assegnato
dalla regione avuto riguardo della suddetta riduzione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli
istituti zooprofilattici sperimentali. In nessun caso può
essere riconosciuta una spesa, a livello regionale, che superi
i limiti fissati dal presente comma.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli
acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare
prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e
promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo
di novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di
pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda
ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione
dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo
personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non
ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in
disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
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