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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16005
DDL1365-0008
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.93 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Pagamento a tariffa e acquisto di beni
                         e servizi).
    1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 i presìdi ospedalieri
  direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali, le aziende
  ospedaliere autonome, le altre istituzioni ospedaliere
  pubbliche e private, di cui all'articolo 1, comma 3, del
  decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 1994, sono
  remunerate sulla base delle tariffe delle prestazioni
  ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a), b),
  e)  e  h),  secondo i criteri previsti dallo stesso
  decreto.  Le regioni che alla suddetta data non abbiano
  adottato i provvedimenti di determinazione delle tariffe ai
  sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto, applicano,
  in via transitoria, le tariffe che saranno fissate con decreto
  del Ministro della sanità entro il 15 dicembre 1994.
    2.  La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può
  superare, a livello regionale, l'importo registrato
  nell'esercizio 1993 ridotto del 17 per cento per l'anno
 
                              Pag. 94
 
  1995, del 15 per cento per l'anno 1996 e del 13 per cento per
  l'anno 1997.  Il direttore generale e il commissario
  straordinario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda
  ospedaliera è responsabile sotto il profilo patrimoniale per
  le obbligazioni che superino l'importo a tale titolo assegnato
  dalla regione avuto riguardo della suddetta riduzione.  Le
  disposizioni del presente comma si applicano anche agli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli
  istituti zooprofilattici sperimentali.  In nessun caso può
  essere riconosciuta una spesa, a livello regionale, che superi
  i limiti fissati dal presente comma.
    3.  Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
  le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli
  acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare
  prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e
  promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo
  di novanta giorni.
    4.  L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di
  pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda
  ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione
  dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo
  personale è posto in mobilità d'ufficio.  Il personale che non
  ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in
  disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  e integrazioni.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0093 RIGINIZ=017 PAGFIN=0094 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=93 PAGEFIN=94 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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