| (Spesa farmaceutica).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali
collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per i grossisti al 7 per cento e per i farmacisti al
26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario
nazionale, nel procedere
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alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene
una quota pari al 4 per cento dell'importo al lordo dei
tickets, fatta eccezione per le farmacie rurali alle
quali è trattenuta una quota pari al 2,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci che hanno fatto
registrare nel corso del primo semestre 1994 un aumento del
fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in
rapporto al primo semestre 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per
cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per
cento rispetto al prezzo medio europeo.
3. Entro il primo trimestre 1995 la Commissione unica del
farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei
farmaci destinati alla cura delle malattie croniche.
4. Le regioni sono autorizzate all'indizione di gare per
l'acquisto di farmaci, ferma restando la distribuzione
attraverso i normali canali.
5. Il direttore generale o il commissario straordinario
della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per
le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina
generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso
di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a
carico degli stessi.
6. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica nell'anno 1995 è determinato in
9.000 miliardi di lire. Qualora la spesa per l'assistenza
farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate
al termine del primo quadrimestre 1995, superiore al predetto
limite la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla
riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi
farmaceutici nell'anno 1994.
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