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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16006
DDL1365-0009
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.94 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Spesa farmaceutica).
    1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 le quote di spettanza
  sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali
  collocate nelle classi  a)  e  b)  di cui all'articolo
  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
  fissate per i grossisti al 7 per cento e per i farmacisti al
  26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto
  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).  Il Servizio sanitario
  nazionale, nel procedere
 
                              Pag. 95
 
  alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene
  una quota pari al 4 per cento dell'importo al lordo dei
  tickets,  fatta eccezione per le farmacie rurali alle
  quali è trattenuta una quota pari al 2,5 per cento.
    2.  Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci che hanno fatto
  registrare nel corso del primo semestre 1994 un aumento del
  fatturato a carico del Servizio sanitario nazionale, in
  rapporto al primo semestre 1993, pari al 10, 20, 30, 40 per
  cento ed oltre, è ridotto rispettivamente del 3, 6, 9 e 12 per
  cento rispetto al prezzo medio europeo.
    3.  Entro il primo trimestre 1995 la Commissione unica del
  farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei
  farmaci destinati alla cura delle malattie croniche.
    4.  Le regioni sono autorizzate all'indizione di gare per
  l'acquisto di farmaci, ferma restando la distribuzione
  attraverso i normali canali.
    5.  Il direttore generale o il commissario straordinario
  della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per
  le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina
  generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso
  di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a
  carico degli stessi.
    6.  L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
  l'assistenza farmaceutica nell'anno 1995 è determinato in
  9.000 miliardi di lire.  Qualora la spesa per l'assistenza
  farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate
  al termine del primo quadrimestre 1995, superiore al predetto
  limite la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7
  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla
  riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi
  farmaceutici nell'anno 1994.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0094 RIGINIZ=028 PAGFIN=0095 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=94 PAGEFIN=95 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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