| (Assistenza farmaceutica).
1. Per l'assistenza farmaceutica la quota fissa per la
ricetta, di cui all'articolo
Pag. 96
8, commi 14 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
fissata in lire 3.000 nel caso in cui sia prescritta una sola
confezione di farmaci, ed in lire 5.000 nel caso in cui siano
prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite
dalla legge.
2. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti
galenici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è
limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta
eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione
monodose, per i medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi, per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del
decreto del Ministro della sanità 1^ febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
recante rideterminazione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria, e successive
modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti
dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i
farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da
epatite cronica, per i quali la prescrizione è limitata ad un
numero massimo di sei pezzi per ricetta.
| |