| (Norme finali).
1. Alle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma
restando la responsabilità diretta delle predette unità
sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie,
con conseguente esonero di interventi finanziari da parte
dello Stato.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
capo, in quanto costituente fonte di responsabilità
patrimoniale, deve essere tempestivamente e
circostanziatamente denunciata alla competente procura
regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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