| (Perequazione automatica delle pensioni).
1. Con effetto dal 1995, il termine stabilito, ai fini
della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503,
e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1^
gennaio successivo di ogni anno. I relativi incrementi sono
attribuiti:
a) per i trattamenti pensionistici assistenziali,
nella misura della variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
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per le famiglie degli operai ed impiegati relativo all'anno
di corresponsione rispetto all'analogo valore medio relativo
all'anno precedente;
b) per i trattamenti pensionistici diversi da
quelli di cui alla lettera a), nella misura del tasso di
inflazione programmato dell'anno di corresponsione.
2. Ulteriori aumenti ai trattamenti pensionistici di cui
alla lettera b) del comma 1 possono essere attribuiti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto
degli obiettivi definiti in sede di predisposizione annuale
della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo,
in relazione alle condizioni della stessa, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
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