| (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di
pensione).
1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, ai soli fini
dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero
del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo
svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base
pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e
integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale
prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da
ordinamenti che
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rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e
pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei
settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1^ gennaio
1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
spettante viene determinata sulla base degli elementi
retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di
contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
spettante.
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con
riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in
base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti.
5. Le disposizioni relative alla corresponsione della
indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione
previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili
limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31
dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse
riferite.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano
anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di
previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70.
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