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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16013
DDL1365-0016
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.100 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
  Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base
  pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di
                        pensione). 
    1.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, ai soli fini
  dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero
  del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con
  esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla
  legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
  integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo
  svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base
  pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
  trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e
  integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale
  prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
  1976, n. 177.
    2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica ai
  dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da
  ordinamenti che
 
                              Pag. 101
 
  rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
  1092, e successive modificazioni e integrazioni.
    3.  In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e
  pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei
  settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1^ gennaio
  1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
  all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
  e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle
  forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
  obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti
  iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione
  spettante viene determinata sulla base degli elementi
  retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
  l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di
  contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
  spettante.
    4.  La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con
  riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in
  base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
  superstiti.
    5.  Le disposizioni relative alla corresponsione della
  indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione
  previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
  successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili
  limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31
  dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse
  riferite.
    6.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano
  anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di
  previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla
  legge 20 marzo 1975, n. 70.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0100 RIGINIZ=017 PAGFIN=0101 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=100 PAGEFIN=101 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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