| (Modifiche alle norme per la liquidazione
dell'indennità di buonuscita).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995,
per coloro che siano
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cessati dal servizio dal 1^ dicembre 1984 al 31 dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio
nel biennio 1^ gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997
per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1^
gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che
siano cessati dal servizio nel biennio 1^ gennaio 1991 - 31
dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati
dal servizio nel periodo dal 1^ gennaio 1993 al 30 novembre
1994".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della
presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994,
in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi
per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni
1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2000".
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