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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16015
DDL1365-0018
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.102 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione,
  pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti
                     delle pensioni). 
    1.  Con effetto dal 1^ gennaio 1995 le disposizioni in
  materia di aliquote annue di rendimento ai fini della
  determinazione della misura della pensione dell'assicurazione
  generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per
  cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi,
  esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le
  anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da
  tale data.  Dal 1^ gennaio 1996 le suddette aliquote di
  rendimento sono ridotte, per le medesime anzianità, all'1,75
  per cento, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992
  hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o
  superiore a 15 anni.  Tali aliquote possono essere
  rideterminate con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
 
                              Pag. 103
 
    2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
  trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto
  legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi
  intervenga la privatizzazione ivi prevista.
    3.  Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
  1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del
  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le
  parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a
  dieci anni".
    4.  La decorrenza degli aumenti dei trattamenti
  pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9- bis  e
  9- ter;  2- bis,  comma 3; e 3, comma 3, del
  decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già
  differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1^ luglio 1996.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0102 RIGINIZ=019 PAGFIN=0103 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=102 PAGEFIN=103 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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