| (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione,
pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti
delle pensioni).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 1995 le disposizioni in
materia di aliquote annue di rendimento ai fini della
determinazione della misura della pensione dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per
cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le
anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da
tale data. Dal 1^ gennaio 1996 le suddette aliquote di
rendimento sono ridotte, per le medesime anzianità, all'1,75
per cento, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992
hanno maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o
superiore a 15 anni. Tali aliquote possono essere
rideterminate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi
intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile
1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le
parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a
dieci anni".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti
pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9- bis e
9- ter; 2- bis, comma 3; e 3, comma 3, del
decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già
differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1^ luglio 1996.
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