Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16016
DDL1365-0019
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.103 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Condono previdenziale ed assistenziale). 
    1.  I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
  premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la
  prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati
  di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre
  1991, n. 412, così come modificato dall'articolo 1 del
  decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17
  marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i
  contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la
  anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili,
  degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite
  massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi
  complessivamente dovuti.
    2.  L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
  soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i
  contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
  periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che
  versino i
 
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  contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo
  stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
    3.  La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità
  fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali
  di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la
  seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio
  1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro
  il 30 novembre 1995.  Le rate successive alla prima saranno
  maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
  periodo di differimento.
    4.  La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
  speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
  le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
  onere accessorio, connessi con la denuncia e con il versamento
  dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di
  cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
  le malattie professionali, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
    5.  I soggetti che provvedono al versamento della seconda e
  della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di
  cui all'articolo 21, comma 1, del decretolegge 27 agosto 1994,
  n. 514, alle scadenze, già previste dal decreto stesso,
  rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non
  sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi
  dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, né del
  diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal
  predetto decretolegge.
    6.  I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti,
  mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori
  agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro
  posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti,
  anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o
  incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del
  Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite
  il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
  dovuti.
 
                              Pag. 105
 
    7.  Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6
  è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non
  inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non
  superiori a 15.  La rateizzazione si applica anche per il
  pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati
  dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo.  Le rate
  successive alla prima saranno maggiorate degli interessi
  dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché
  di un diritto di mora del 4 per cento.
    8.  Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7,
  gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi
  agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione,
  corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al
  comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995.  Nei
  casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
  denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento
  agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la
  denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di
  riferimento.
    9.  I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda,
  sono tenuti a versare le seguenti somme:
        a)  per posizioni debitorie fino a lire 1.000.000 il
  versamento totale, dei soli contributi omessi in tutto o in
  parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi
  compresi interessi e sanzioni;
        b)  per le posizioni debitorie superiori a lire
  1.000.000, in acconto un versamento pari a un decimo del
  debito totale per i soli contributi omessi, elevato a due
  decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed
  un versamento pari ad un sedicesimo del debito residuo alla
  data del 31 marzo 1995.  Per ciascuno dei predetti versamenti
  l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
    10.  I crediti per contributi di importo non superiore a
  lire 35.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993
  unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti
  per accessori di legge
 
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  dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi,
  riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti
  entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono
  estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
    11.  I contributi omessi sono calcolati in conformità delle
  somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel
  periodo, dallo SCAU.
    12.  Possono essere corrisposti, con le modalità ed i
  termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi
  che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione
  agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte
  del debito rimasto insoluto.
    13.  L'omesso versamento totale o parziale delle somme da
  corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonché dei
  contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e, nei casi di
  pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la
  rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della
  regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente
  articolo.
    14.  La regolarizzazione dei debiti contributivi nelle forme
  di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in
  materia di accertamento e di versamento dei contributi
  previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori,
  nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative.
  L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato tiene
  luogo di una rinuncia reciproca alle azioni legali proposte
  anche se decise con sentenza non passata ancora in giudicato;
  le spese legali sono a carico della parte che le ha
  sostenute.
    15.  In attesa di una organica revisione della disciplina
  dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini
  della regolarizzazione di cui al presente articolo, con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole,
  alimentari e forestali, sono individuati le province nelle
  quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello
  praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per
  la determinazione dei relativi salari medi da valere per la
  liquidazione dei
 
                              Pag. 107
 
  contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli
  operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro
  ridotto.
    16.  Qualora le competenti autorità regionali non abbiano
  proceduto all'accertamento dei danni subìti dalle singole
  aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in
  favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo
  7- ter  del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
  286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.
  367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio
  1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle
  dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui
  all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo
  prodotte dalle ditte interessate.
    17.  I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal
  pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
  per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati
  negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate
  delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
  1977, n. 984.
 
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