| (Condono previdenziale ed assistenziale).
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la
prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati
di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, così come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i
contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la
anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili,
degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite
massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi
complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai
soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i
contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a
periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che
versino i
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contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo
stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità
fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali
di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la
seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio
1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro
il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di versamento di contributi e di premi e
le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio, connessi con la denuncia e con il versamento
dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e
della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di
cui all'articolo 21, comma 1, del decretolegge 27 agosto 1994,
n. 514, alle scadenze, già previste dal decreto stesso,
rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non
sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi
dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, né del
diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal
predetto decretolegge.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori
agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro
posizioni debitorie relative agli anni 1993 e precedenti,
anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti.
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7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6
è effettuato in rate trimestrali consecutive, di importo non
inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non
superiori a 15. La rateizzazione si applica anche per il
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati
dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate
successive alla prima saranno maggiorate degli interessi
dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché
di un diritto di mora del 4 per cento.
8. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7,
gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi
agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione,
corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al
comma 9, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1995. Nei
casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta
denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento
agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la
denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di
riferimento.
9. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda,
sono tenuti a versare le seguenti somme:
a) per posizioni debitorie fino a lire 1.000.000 il
versamento totale, dei soli contributi omessi in tutto o in
parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi
compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire
1.000.000, in acconto un versamento pari a un decimo del
debito totale per i soli contributi omessi, elevato a due
decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed
un versamento pari ad un sedicesimo del debito residuo alla
data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti
l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
10. I crediti per contributi di importo non superiore a
lire 35.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993
unitamente agli accessori di legge, nonché gli importi dovuti
per accessori di legge
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dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi,
riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti
entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono
estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
11. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle
somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel
periodo, dallo SCAU.
12. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i
termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi
che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione
agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte
del debito rimasto insoluto.
13. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da
corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 9, nonché dei
contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e, nei casi di
pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la
rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della
regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente
articolo.
14. La regolarizzazione dei debiti contributivi nelle forme
di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 estingue i reati previsti in
materia di accertamento e di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori,
nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative.
L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato tiene
luogo di una rinuncia reciproca alle azioni legali proposte
anche se decise con sentenza non passata ancora in giudicato;
le spese legali sono a carico della parte che le ha
sostenute.
15. In attesa di una organica revisione della disciplina
dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini
della regolarizzazione di cui al presente articolo, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono individuati le province nelle
quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello
praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per
la determinazione dei relativi salari medi da valere per la
liquidazione dei
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contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli
operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro
ridotto.
16. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano
proceduto all'accertamento dei danni subìti dalle singole
aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in
favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo
7- ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.
367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio
1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo
prodotte dalle ditte interessate.
17. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati
negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984.
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