| (Personale).
1. L'orario di servizio nelle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio
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1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si
articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore
pomeridiane, dal lunedì al venerdì, in attuazione dei princìpi
generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo.
Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei
servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni
della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché
quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la
funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un
ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non
lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1
l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito
dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di
servizio e si articola su cinque giorni, dal lunedì al
venerdì, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma
1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di
apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con
le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1,
lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi
da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità
maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario
di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di
controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio
su cinque giorni lavorativi, le amministrazioni pubbliche
provvedono, compatibilmente con le esigenze di servizio, alla
riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario.
5. E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non
sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei
carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni
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pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo
indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie
protette.
7. Successivamente al termine indicato nel comma 6 e fino
al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. Continuano ad applicarsi le norme
vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni
pubbliche.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate
nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo
indeterminato, esclusivamente in applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
applicano al personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato.
10. E' abrogato il comma 30 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
11. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche
occorrenti alle singole strutture delle pubbliche
amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e
riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
12. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche
amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono
definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro,
procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma
14.
13. L'individuazione delle procedure, la loro
razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di
cui alle lettere b) e
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c) del comma 11, sono effettuate e comunicate al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
prima della successiva verifica biennale dei carichi di
lavoro, così da pervenirsi, nell'arco del primo anno,
all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro
l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e
riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza
triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di
congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle
metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano
alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non
economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito
delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione
dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le
metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi
gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto-legge 8 agosto 1994. n. 492, sono approvate con
deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni
stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
15. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati
della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni
di cui al comma 14 per monitorare le linee di attività
omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero
del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni
organiche.
16. I contingenti di personale da destinare a tempo
parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117,
non possono superare il limite percentuale del 50 per
cento.
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17. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base
delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma
16 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo anto
previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
18. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni
periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta,
si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
19. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma
39 non si applicano" sono inserite le seguenti: "nei casi di
congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché".
20. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:
"40- bis. Il dipendente che non abbia fruito
dell'intero periodo di congedo straordinario può essere
collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto
per assenze continuative di durata superiore a sette giorni
lavorativi".
21. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le
disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
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di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario
oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure
termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche".
22. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il
congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati.
23. Per il triennio 1995-1997 non sono consentiti richiami
e trattenimenti in servizio di personale delle Forze armate,
con esclusione dei trattenimenti in servizio del personale di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
nonché dei richiami e trattenimenti in servizio del personale
dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali da impiegare
presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile e del collegio medico legale del Ministero
della difesa.
24. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo
spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
considera l'importo dello stipendio in godimento alla data di
presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento di
ufficio.
25. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del
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Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari
a due volte l'importo dello stipendio determinato a norma del
comma 24 del presente articolo.
26. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite
dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica
inferiori a quelle di prima categoria.
27. Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 si
applicano per le domande presentate a decorrere dal 1^ gennaio
1995.
28. E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
29. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non
producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che,
fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n.
457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella
tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni
ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con
provvedimento formale al personale in servizio all'estero a
decorrere dal 1^ luglio 1978.
30. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di
riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli
assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti
del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di
maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo
171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto
alle misure stabilite al 1^ gennaio 1994, fatta eccezione per
quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei
tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo
decreto.
31. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque
divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
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32. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge
10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4
agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli
trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa
località, purché il cambiamento di sede, da comprovare anche
mediante la presentazione di certificato di residenza,
comporti un effettivo disagio economico diverso da quello
compensato o rimborsato con l'ordinario trattamento economico
di trasferimento e dimostrato mediante la produzione di idonea
documentazione. Sull'indennità di trasferimento prevista dalle
citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
33. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non
sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività
di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono determinati con decreto
del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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