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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16019
DDL1365-0022
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.107 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Personale).
    1.  L'orario di servizio nelle Amministrazioni pubbliche di
  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
  febbraio
 
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  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si
  articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore
  pomeridiane, dal lunedì al venerdì, in attuazione dei princìpi
  generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo.
  Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei
  servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
  richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni
  della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché
  quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la
  funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un
  ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non
  lavorativi.
    2.  Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1
  l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito
  dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di
  servizio e si articola su cinque giorni, dal lunedì al
  venerdì, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
  particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma
  1.
    3.  L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di
  apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con
  le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1,
  lettera  d),  ed all'articolo 17, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi
  da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità
  maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza.  L'orario
  di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di
  controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
    4.  In relazione all'articolazione dell'orario di servizio
  su cinque giorni lavorativi, le amministrazioni pubbliche
  provvedono, compatibilmente con le esigenze di servizio, alla
  riduzione delle prestazioni per lavoro straordinario.
    5.  E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
  integrazioni.
    6.  Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non
  sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei
  carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni
 
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  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo
  indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie
  protette.
    7.  Successivamente al termine indicato nel comma 6 e fino
  al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui al
  decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, si applicano le
  disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge
  24 dicembre 1993, n. 537.  Continuano ad applicarsi le norme
  vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni
  pubbliche.
    8.  Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate
  nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo
  indeterminato, esclusivamente in applicazione delle
  disposizioni del presente articolo.
    9.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si
  applicano al personale delle amministrazioni di cui
  all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
  nonché al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del
  Corpo forestale dello Stato.
    10.  E' abrogato il comma 30 dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537.
    11.  La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5
  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
  preordinata:
        a)  alla definizione delle dotazioni organiche
  occorrenti alle singole strutture delle pubbliche
  amministrazioni;
        b)  all'individuazione delle procedure;
        c)  alla razionalizzazione, semplificazione e
  riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
    12.  Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche
  amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono
  definite entro il 30 giugno 1995.  Decorso tale termine la
  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
  funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro,
  procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma
  14.
    13.  L'individuazione delle procedure, la loro
  razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di
  cui alle lettere  b)  e
 
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  c)  del comma 11, sono effettuate e comunicate al
  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro
  prima della successiva verifica biennale dei carichi di
  lavoro, così da pervenirsi, nell'arco del primo anno,
  all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro
  l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e
  riduzione degli stessi.  Resta, in ogni caso, ferma la cadenza
  triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle
  dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
    14.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di
  congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle
  metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano
  alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non
  economici vigilati dalle predette amministrazioni.  L'esito
  delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione
  dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro.  Le
  metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi
  gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di
  cui al decreto-legge 8 agosto 1994. n. 492, sono approvate con
  deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni
  stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
    15.  Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati
  della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni
  di cui al comma 14 per monitorare le linee di attività
  omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero
  del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni
  organiche.
    16.  I contingenti di personale da destinare a tempo
  parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117,
  non possono superare il limite percentuale del 50 per
  cento.
 
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    17.  Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base
  delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma
  16 entro il 30 giugno di ogni anno.  E' fatto salvo anto
  previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
    18.  Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39
  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
  interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni
  periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta,
  si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
    19.  Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma
  39 non si applicano" sono inserite le seguenti: "nei casi di
  congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo
  comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché".
    20.  Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:
    "40- bis.  Il dipendente che non abbia fruito
  dell'intero periodo di congedo straordinario può essere
  collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto
  per assenze continuative di durata superiore a sette giorni
  lavorativi".
    21.  Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
    "42.  Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
  7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le
  disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per
  i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
 
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  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
  integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario
  oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure
  termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche".
    22.  Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
  implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
  disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
  ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il
  congedo straordinario o istituti analoghi comunque
  denominati.
    23.  Per il triennio 1995-1997 non sono consentiti richiami
  e trattenimenti in servizio di personale delle Forze armate,
  con esclusione dei trattenimenti in servizio del personale di
  cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
  nonché dei richiami e trattenimenti in servizio del personale
  dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali da impiegare
  presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di
  invalidità civile e del collegio medico legale del Ministero
  della difesa.
    24.  Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
  e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo
  spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi
  dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
  considera l'importo dello stipendio in godimento alla data di
  presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento di
  ufficio.
    25.  La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
  dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della
  tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di
  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla
  tabella A allegata al decreto del
 
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  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari
  a due volte l'importo dello stipendio determinato a norma del
  comma 24 del presente articolo.
    26.  Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite
  dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica
  inferiori a quelle di prima categoria.
    27.  Le disposizioni di cui ai commi 24, 25 e 26 si
  applicano per le domande presentate a decorrere dal 1^ gennaio
  1995.
    28.  E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980,
  n. 312.
    29.  L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si
  interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche
  funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non
  producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che,
  fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato
  con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n.
  457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella
  tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni
  ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con
  provvedimento formale al personale in servizio all'estero a
  decorrere dal 1^ luglio 1978.
    30.  Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di
  riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli
  assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti
  del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e
  comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di
  maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo
  171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
  1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto
  alle misure stabilite al 1^ gennaio 1994, fatta eccezione per
  quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei
  tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo
  decreto.
    31.  Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche
  amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di
  decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque
  divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
 
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    32.  Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
    "18.  Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2
  aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della
  legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui alla legge
  10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4
  agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli
  trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
  spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa
  località, purché il cambiamento di sede, da comprovare anche
  mediante la presentazione di certificato di residenza,
  comporti un effettivo disagio economico diverso da quello
  compensato o rimborsato con l'ordinario trattamento economico
  di trasferimento e dimostrato mediante la produzione di idonea
  documentazione.  Sull'indennità di trasferimento prevista dalle
  citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
  48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917".
    33.  L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
  n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura
  retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non
  sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
  1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività
  di servizio o in quiescenza.  I criteri e le modalità di
  applicazione del presente comma sono determinati con decreto
  del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
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