Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1602
DDL0101-0023
Progetto di legge Camera n. 101 - testo presentato - (DDL12-101)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C101. TESTIPDL
...C101.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I NORME DI PRINCIPIO
Pag. 23 Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC101 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Disposizioni finanziarie).
    1.  All'onere derivante dall'applicazione della presente
  legge, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1994,
  1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
    2.  Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
                              Pag. 24
 
                                                 Allegato  A.
                                                (articolo 1)
  PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA
                     PRODUZIONE BIOLOGICA
      Tutti i prodotti freschi destinati al consumo alimentare
  umano, come: ortaggi, cereali, legumi, frutta, carne, latte,
  pesce di allevamento, miele, pappa reale, polline, chiocciole
  allevate.
      Tutti i prodotti trasformati come: i derivati del latte
  (formaggi, yogurt, panna, eccetera), marmellate di frutta
  fresca, senza coloranti, conservanti o altri additivi
  alimentari anche se consentiti da altre leggi, eccetto quelli
  elencati nell'allegato C, frutta sciroppata, frutta secca,
  sciroppi di frutta, succhi di frutta e gelatine di frutta,
  vino e vini speciali (spumante, vin santo, eccetera), olio
  extra vergine di oliva, piante aromatiche e medicinali
  (essiccate o distillate) e loro estratti, propoli pura ed
  estratti alcoolici di propoli.
      La pasta integrale di cereali.
 
                              Pag. 25
 
                                                 Allegato  B.
                                                (articolo 2)
            NORME DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA
  1.  Ambiente.
  1.1.  Sistemazioni idraulico-agrarie.
      Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni
  idrici attraverso la realizzazione di adeguate sistemazioni
  idraulico-agrarie al fine di garantire un razionale sgrondo
  delle acque, favorendo così anche una valida base agronomica
  per le colture.
      I drenaggi possono essere sostituiti con lavorazioni
  periodiche con aratri talpa, mentre per i drenaggi fissi
  devono essere usati esclusivamente materiali inerti tipo cotto
  o pietrame.
     E' obbligatoria la presenza di siepi e frangivento, in
  particolare come difesa da fonti di inquinamento ambientale
  limitrofe e per favorire l'equilibrio microambientale.
  2.  Tecniche colturali.
  2.1.  Irrigazione.
      Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre
  l'uso dell'acqua per irrigazione, ad esclusione delle colture
  sommerse (riso, canapa e lino), dove l'elevata presenza di
  acqua è spesso favorevole nella lotta a determinate
  infestanti.
      L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando
  conseguenze collaterali negative per i terreni e le
  colture.
      L'irrigazione deve soltanto essere di soccorso in
  particolare nella fase di emergenza delle semine, di
  attecchimento nei trapianti e durante i periodi siccitosi.
      Per gli impianti arborei è ammessa la sola irrigazione di
  soccorso localizzata.
      E' vietato l'uso di acque evidentemente inquinate e che
  comunque saranno definite da apposita integrazione delle
  presenti norme a cura del Comitato tecnico nazionale.
  2.2.  Pacciamatura.
      E' ammessa soltanto la pacciamatura con prodotti di
  origine naturale come trucioli di legno, paglia, film di
  origine vegetale biodegradabile al 100 per cento, eccetera.
 
                              Pag. 26
 
  2.3.  Avvicendamenti.
      E' vietata la monosuccessione.  Negli avvicendamenti deve
  essere inserita una leguminosa annuale o poliennale o una
  coltura da sovescio.
  2.4.  Diserbo.
      E' proibito l'uso di erbicidi chimici.  Si raccomanda il
  controllo delle infestanti attraverso le tecniche colturali:
  avvicendamenti, pacciamatura, lavorazioni, inerbimento
  controllato, eccetera, termodiserbo, pirodiserbo e metodo
  biodinamico (ceneri).
  2.5.  Disinfezione e disinfestazione del terreno.
      E' vietata la disinfezione e disinfestazione del
  terreno.
  2.6.  Lavorazioni del terreno.
      Le tecniche di lavorazione devono mantenere quanto più
  possibile e proteggere il suolo originale.
      Sono sconsigliate pertanto le pratiche di livellamento
  del terreno nel caso in cui si incida in profondità negli
  orizzonti del terreno.
      E' inoltre proibito procedere a lavorazioni profonde
  (superiori a trenta centimetri) che sovvertano gli orizzonti
  del terreno (arature), fatta eccezione per la realizzazione di
  nuovi impianti arborei, dove comunque sono consigliate
  lavorazioni a due strati (rippatura per aratura
  superficiale).
      E' vietato l'uso di macchine e attrezzi che possano
  provocare forti costipamenti o suole di lavorazione nel
  terreno.
  3.  Concimazioni.
  3.1  Concimazioni organiche.
      La concimazione organica è alla base della fertilità del
  terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al
  mantenimento e/o incremento del contenuto in sostanza
  organica.
      La sostanza organica deve essere maturata o compostata in
  ambiente aerobico.
      E' ammesso l'uso di prodotti organici commerciali
  approvati dal Comitato tecnico nazionale.
      Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale ed
  avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio o la
  trinciatura.
  3.2.  Fertilizzanti minerali, ammendanti e
  correttivi.
      E' ammesso l'uso di sostanze minerali sul terrreno, sulla
  lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati
  di idonee analisi
 
                              Pag. 27
 
  chimico-fisiche del suolo ed alle osservazioni fatte in
  azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame,
  eccetera).
      Sono ammessi ammendanti calcarei e magnesiaci naturali,
  bentoniti e terre argillose, rocce naturali polverizzate,
  fosfati di origine naturale, alghe marine, gusci di molluschi,
  farine di ossa, cenere di legna, borace.
      E' consentito l'uso di residui della lavorazione del
  legname non trattato di provenienza locale come
  acidificante.
      E' ammesso l'uso dei seguenti prodotti soltanto nel caso
  di dimostrata impossibilità di reperire sul mercato
  fertilizzanti sopra elencati: solfato potassico, solfato
  magnesiaco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di
  origine naturale, solfato ferroso.
      E' vietato l'uso di chelati.
  4.  Produzioni vegetali.
  4.1.  Materiali di propagazione.
      E' vietato l'impianto di portinnesti nanizzanti in
  frutticoltura.
      Le colture e le varietà devono essere impostate
  considerando i fattori ambientali, pedologici e le tradizioni
  colturali della zona.  Sarà necessario dare la preferenza,
  nella scelta delle varietà, a ecotipi locali e a piante
  naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie.
      E' vietato, per le colture erbacee, l'impiego di ibridi
  commerciali, salvo il caso in cui non siano reperibili sul
  mercato nazionale altre sementi della specie da coltivare.
      Non sono ammesse sementi trattate con prodotti
  chimici.
      Sono vietate le colture senza suolo.
      E' vietato l'uso di materiale derivante da manipolazione
  genetica, ovvero prodotto attraverso la tecnica del DNA
  ricombinante.
  4.2.  Cure fitosanitarie.
  4.2.1. Interventi indiretti.
      Sono da preferire metodi di difesa indiretta
  preventiva:
          a)  difesa agronomica (fertilizzazione
  equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, lavorazioni del
  suolo, tecniche di potatura opportune);
          b)  difesa genetica (scelta di specie e varietà
  naturalmente resistenti);
        c)  controllo biologico naturale (favorire le
  condizioni idonee alla riproduzione dei limitatori
  naturali).
  4.2.2. Interventi diretti.
      Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla
  presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il
  risultato economico della coltura.
 
                              Pag. 28
 
      Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i
  fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con
  prodotti ammessi dalla presente normativa.
      E' consentito, solo in caso di estrema necessità, l'uso
  delle seguenti sostanze: essenze aromatiche e preparazioni
  diverse a base di piante compresa la propoli, piretro
  naturale, rotenone, legno guassio e relativi preparati
  commerciali, preparazioni omeopatiche e/o biodinamiche,
  prodotti minerali naturali (bentoniti, farina di rocce, zolfo,
  farina di alghe), polisolfuro di calcio, silicato di sodio,
  prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame,
  poltiglia bordolese), saponi naturali, bioinsetticidi
  (bacillus thuringensis),  feromoni (per lotta
  confusionale, monitoraggio e catture di massa), trappole
  (cromotropiche, luminose, alimentari), lotta biologica,
  bagnanti (saponi naturali, cenere di legna).
      L'uso di nicotina è ammesso solo previa autorizzazione
  della commissione provinciale.
      I tempi di carenza, fatti salvi i prodotti per i quali
  non esistono indicazioni in merito, sono quelli previsti per
  legge.
      E' ammessa deroga all'uso dei sopraelencati prodotti
  soltanto nel caso in cui questi non siano reperibili sul
  mercato o se detti prodotti risultassero inefficaci con grave
  rischio per le colture.  La deroga è ammessa per i seguenti
  prodotti: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di
  frutti pendenti), altri bagnanti.
  4.3.  Aziende in riconversione (seconda fase).
      Per le aziende in riconversione nella seconda fase sono
  adottabili le tecniche e i prodotti seguenti: precedenza nella
  pacciamatura a materiali di origine naturale (sono permessi i
  film di polietilene che devono essere riutilizzati),
  avvicendamenti sufficientemente variati con inclusione delle
  leguminose, disinfezione e disinfestazione del terreno con
  metodi naturali (vapore d'acqua e calce spenta) o
  solarizzazione mediante foglio di polietilene (che deve essere
  riutilizzato o destinato alla rifusione).  Fra i fertilizzanti
  minerali, ammendanti e correttivi, sono ammessi i seguenti
  prodotti, oltre a quelli già previsti al punto 3.2: solfato
  potassico, solfato magnesiaco, perfosfato minerale, scorie
  Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.
      Per le cure fitosanitarie sono ammessi i seguenti
  prodotti, oltre a quelli già indicati al punto 4.2.2:
  polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti
  pendenti), altri bagnanti oltre ai saponi naturali e alla
  cenere di legna.
  5.  Serre,  tunnel, cassoni.
      E' ammessa la coltivazione in coltura protetta a
  condizione che:
        abbia come unico scopo la protezione dal gelo e non la
  forzatura delle colture;
        le serre non siano riscaldate;
 
                              Pag. 29
 
        la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o
  con altro materiale ad esclusione del PVC;
        venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture,
  includendovi ogni due anni una concimazione verde;
        i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono
  essere commercializzati con la dicitura "prodotto in serra con
  tecniche biologiche".
  6.  Potatura e sistemi di allevamento.
      Sono ammesse tutte le tecniche di potatura e allevamento
  purché non stravolgano la fisionomia della pianta.
      Sono vietati gli interventi di modificazione della forma
  della pianta con mezzi chimici.
  7.  Allevamenti animali.
      Gli allevamenti animali devono avere luogo in ambienti
  idonei, spaziosi e areati, integrando con pascoli o alpeggio
  stagionale.
      In particolare gli animali devono potersi muovere
  liberamente anche se all'interno di box e devono poter
  disporre di una superficie per capo sufficientemente ampia e
  proporzionata alla mole della specie, comunque da definirsi a
  cura del Comitato tecnico nazionale.
      Per l'aviconiglicoltura sono vietati gli allevamenti in
  gabbie.
      Per l'apicoltura non sono ammessi i bugni rustici, ma
  solo alveari a telaini mobili in apiari di consistenza
  inferiore alle 50 unità, elevabili a 100 nel periodo di
  svernamento e a 200 per i nuclei di fecondazione o gli sciami
  fino a 5 telaini.  Fra un apiario e l'altro non vi deve essere
  una distanza inferiore ai 200 metri in linea d'aria, fatte
  salve diverse disposizioni previste dalle leggi regionali in
  materia.  In apicoltura è consentito il nomadismo.
      L'allevamento del bestiame deve essere legato alle
  dimensioni dell'azienda ed alla capacità produttiva dei
  pascoli o delle colture aziendali.  Il numero dei capi deve
  essere proporzionale alla superficie destinata a pascolo,
  l'alimentazione deve basarsi esclusivamente su foraggi o
  mangimi preparati in azienda e prodotti con tecniche
  biologiche.
      Il foraggio acquistato fuori dall'azienda deve essere
  solo una integrazione in casi particolari di quello prodotto
  in proprio e deve provenire da coltivazioni biologiche.
      Ai foraggi e mangimi è proibita l'aggiunta di sostanze
  chimiche a scopo terapeutico come gli antibiotici,
  sulfamidici, ormoni e altri prodotti di sintesi.
      Sono invece permessi in aggiunta ai foraggi, lieviti,
  calce di alghe, misture di verdure, misture di minerali e
  preparati vitaminici.
      I trattamenti terapeutici degli animali devono essere
  limitati ai casi indispensabili e sono comunque consentiti
  solo con prodotti medicinali di origine naturale non nocivi
  per l'animale e per l'uomo.
 
                              Pag. 30
 
                                                 Allegato  C.
                                               (articolo 10)
      TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE AMMESSE
      Nella trasformazione e conservazione delle produzioni
  agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche o
  sostanze: pastorizzazione, sterilizzazione termica,
  refrigerazione, congelamento, fermentazione, essiccazione,
  distillazione, macerazione e percolazione, metodo ipobarico,
  zucchero d'uva, lieviti naturali selezionati per enologia, uso
  di conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici)
  solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti
  dalla legislazione vigente ed in particolare l'E260 acido
  acetico, E270 acido lattico, E300 acido ascorbico, E306
  estratti naturali ricchi in tocoferoli (vitamina E), E307 alfa
  tocoferolo (limitatamente al prodotto naturale ottenuto per
  distillazione sottovuoto di olii di mais e di frumento), E330
  acido citrico.
      E' proibito fare uso di radiazioni e trattamenti
  antigermoglianti.
                                                 Allegato  D.
                                               (articolo 10)
  CONTENITORI AMMESSI PER IL CONFEZIONAMENTO E LA VENDITA DI
  PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI
      Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici
  sono ammesse le seguenti confezioni e sostanze: vetro, carta e
  cartoni per alimenti purché non trattati con sostanze
  plastificanti o altri composti sintetici, legno e sughero
  limitatamente alla frutta e verdura fresca e sfusa o per la
  chiusura di altri contenitori (tappi di sughero), metallo
  (limitatamente alle capsule di vasetti) o bottiglie di vetro,
  con sottocapsula o sottotappo che non dovrà essere a diretto
  contatto con il prodotto.
      Sono assolutamente proibiti i contenitori di qualunque
  tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per
  alimenti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-101 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0101 TOTPAG=0030 TOTDOC=0023 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=001 PAGFIN=0030 RIGFIN=036 UPAG=SI PAGEIN=23 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=010100 00 FASCIDC=12DDL0101 SORTNAV=0010100 000 00000 ZZDDLC101 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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