| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1994,
1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Allegato A.
(articolo 1)
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA
PRODUZIONE BIOLOGICA
Tutti i prodotti freschi destinati al consumo alimentare
umano, come: ortaggi, cereali, legumi, frutta, carne, latte,
pesce di allevamento, miele, pappa reale, polline, chiocciole
allevate.
Tutti i prodotti trasformati come: i derivati del latte
(formaggi, yogurt, panna, eccetera), marmellate di frutta
fresca, senza coloranti, conservanti o altri additivi
alimentari anche se consentiti da altre leggi, eccetto quelli
elencati nell'allegato C, frutta sciroppata, frutta secca,
sciroppi di frutta, succhi di frutta e gelatine di frutta,
vino e vini speciali (spumante, vin santo, eccetera), olio
extra vergine di oliva, piante aromatiche e medicinali
(essiccate o distillate) e loro estratti, propoli pura ed
estratti alcoolici di propoli.
La pasta integrale di cereali.
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Allegato B.
(articolo 2)
NORME DI PRODUZIONE AGRICOLA BIOLOGICA
1. Ambiente.
1.1. Sistemazioni idraulico-agrarie.
Il suolo va protetto da smottamenti, erosioni, ristagni
idrici attraverso la realizzazione di adeguate sistemazioni
idraulico-agrarie al fine di garantire un razionale sgrondo
delle acque, favorendo così anche una valida base agronomica
per le colture.
I drenaggi possono essere sostituiti con lavorazioni
periodiche con aratri talpa, mentre per i drenaggi fissi
devono essere usati esclusivamente materiali inerti tipo cotto
o pietrame.
E' obbligatoria la presenza di siepi e frangivento, in
particolare come difesa da fonti di inquinamento ambientale
limitrofe e per favorire l'equilibrio microambientale.
2. Tecniche colturali.
2.1. Irrigazione.
Le tecniche colturali devono essere finalizzate a ridurre
l'uso dell'acqua per irrigazione, ad esclusione delle colture
sommerse (riso, canapa e lino), dove l'elevata presenza di
acqua è spesso favorevole nella lotta a determinate
infestanti.
L'intervento irriguo deve essere effettuato evitando
conseguenze collaterali negative per i terreni e le
colture.
L'irrigazione deve soltanto essere di soccorso in
particolare nella fase di emergenza delle semine, di
attecchimento nei trapianti e durante i periodi siccitosi.
Per gli impianti arborei è ammessa la sola irrigazione di
soccorso localizzata.
E' vietato l'uso di acque evidentemente inquinate e che
comunque saranno definite da apposita integrazione delle
presenti norme a cura del Comitato tecnico nazionale.
2.2. Pacciamatura.
E' ammessa soltanto la pacciamatura con prodotti di
origine naturale come trucioli di legno, paglia, film di
origine vegetale biodegradabile al 100 per cento, eccetera.
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2.3. Avvicendamenti.
E' vietata la monosuccessione. Negli avvicendamenti deve
essere inserita una leguminosa annuale o poliennale o una
coltura da sovescio.
2.4. Diserbo.
E' proibito l'uso di erbicidi chimici. Si raccomanda il
controllo delle infestanti attraverso le tecniche colturali:
avvicendamenti, pacciamatura, lavorazioni, inerbimento
controllato, eccetera, termodiserbo, pirodiserbo e metodo
biodinamico (ceneri).
2.5. Disinfezione e disinfestazione del terreno.
E' vietata la disinfezione e disinfestazione del
terreno.
2.6. Lavorazioni del terreno.
Le tecniche di lavorazione devono mantenere quanto più
possibile e proteggere il suolo originale.
Sono sconsigliate pertanto le pratiche di livellamento
del terreno nel caso in cui si incida in profondità negli
orizzonti del terreno.
E' inoltre proibito procedere a lavorazioni profonde
(superiori a trenta centimetri) che sovvertano gli orizzonti
del terreno (arature), fatta eccezione per la realizzazione di
nuovi impianti arborei, dove comunque sono consigliate
lavorazioni a due strati (rippatura per aratura
superficiale).
E' vietato l'uso di macchine e attrezzi che possano
provocare forti costipamenti o suole di lavorazione nel
terreno.
3. Concimazioni.
3.1 Concimazioni organiche.
La concimazione organica è alla base della fertilità del
terreno e le pratiche colturali devono essere finalizzate al
mantenimento e/o incremento del contenuto in sostanza
organica.
La sostanza organica deve essere maturata o compostata in
ambiente aerobico.
E' ammesso l'uso di prodotti organici commerciali
approvati dal Comitato tecnico nazionale.
Nel sovescio l'interramento dovrà essere superficiale ed
avvenire solo alcuni giorni dopo lo sfalcio o la
trinciatura.
3.2. Fertilizzanti minerali, ammendanti e
correttivi.
E' ammesso l'uso di sostanze minerali sul terrreno, sulla
lettiera e durante il compostaggio in relazione ai risultati
di idonee analisi
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chimico-fisiche del suolo ed alle osservazioni fatte in
azienda (flora, raccolti, malattie, salute del bestiame,
eccetera).
Sono ammessi ammendanti calcarei e magnesiaci naturali,
bentoniti e terre argillose, rocce naturali polverizzate,
fosfati di origine naturale, alghe marine, gusci di molluschi,
farine di ossa, cenere di legna, borace.
E' consentito l'uso di residui della lavorazione del
legname non trattato di provenienza locale come
acidificante.
E' ammesso l'uso dei seguenti prodotti soltanto nel caso
di dimostrata impossibilità di reperire sul mercato
fertilizzanti sopra elencati: solfato potassico, solfato
magnesiaco, perfosfato minerale, scorie Thomas, nitrati di
origine naturale, solfato ferroso.
E' vietato l'uso di chelati.
4. Produzioni vegetali.
4.1. Materiali di propagazione.
E' vietato l'impianto di portinnesti nanizzanti in
frutticoltura.
Le colture e le varietà devono essere impostate
considerando i fattori ambientali, pedologici e le tradizioni
colturali della zona. Sarà necessario dare la preferenza,
nella scelta delle varietà, a ecotipi locali e a piante
naturalmente resistenti a malattie e fisiopatie.
E' vietato, per le colture erbacee, l'impiego di ibridi
commerciali, salvo il caso in cui non siano reperibili sul
mercato nazionale altre sementi della specie da coltivare.
Non sono ammesse sementi trattate con prodotti
chimici.
Sono vietate le colture senza suolo.
E' vietato l'uso di materiale derivante da manipolazione
genetica, ovvero prodotto attraverso la tecnica del DNA
ricombinante.
4.2. Cure fitosanitarie.
4.2.1. Interventi indiretti.
Sono da preferire metodi di difesa indiretta
preventiva:
a) difesa agronomica (fertilizzazione
equilibrata, inerbimenti, irrigazione ridotta, lavorazioni del
suolo, tecniche di potatura opportune);
b) difesa genetica (scelta di specie e varietà
naturalmente resistenti);
c) controllo biologico naturale (favorire le
condizioni idonee alla riproduzione dei limitatori
naturali).
4.2.2. Interventi diretti.
Gli interventi diretti devono essere giustificati dalla
presenza di un pericolo o danno tale da compromettere il
risultato economico della coltura.
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Sono vietati tutti gli antiparassitari ed i
fitoregolatori chimici di sintesi puri o miscelati con
prodotti ammessi dalla presente normativa.
E' consentito, solo in caso di estrema necessità, l'uso
delle seguenti sostanze: essenze aromatiche e preparazioni
diverse a base di piante compresa la propoli, piretro
naturale, rotenone, legno guassio e relativi preparati
commerciali, preparazioni omeopatiche e/o biodinamiche,
prodotti minerali naturali (bentoniti, farina di rocce, zolfo,
farina di alghe), polisolfuro di calcio, silicato di sodio,
prodotti rameici (ossicloruro di rame, idrossido di rame,
poltiglia bordolese), saponi naturali, bioinsetticidi
(bacillus thuringensis), feromoni (per lotta
confusionale, monitoraggio e catture di massa), trappole
(cromotropiche, luminose, alimentari), lotta biologica,
bagnanti (saponi naturali, cenere di legna).
L'uso di nicotina è ammesso solo previa autorizzazione
della commissione provinciale.
I tempi di carenza, fatti salvi i prodotti per i quali
non esistono indicazioni in merito, sono quelli previsti per
legge.
E' ammessa deroga all'uso dei sopraelencati prodotti
soltanto nel caso in cui questi non siano reperibili sul
mercato o se detti prodotti risultassero inefficaci con grave
rischio per le colture. La deroga è ammessa per i seguenti
prodotti: polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di
frutti pendenti), altri bagnanti.
4.3. Aziende in riconversione (seconda fase).
Per le aziende in riconversione nella seconda fase sono
adottabili le tecniche e i prodotti seguenti: precedenza nella
pacciamatura a materiali di origine naturale (sono permessi i
film di polietilene che devono essere riutilizzati),
avvicendamenti sufficientemente variati con inclusione delle
leguminose, disinfezione e disinfestazione del terreno con
metodi naturali (vapore d'acqua e calce spenta) o
solarizzazione mediante foglio di polietilene (che deve essere
riutilizzato o destinato alla rifusione). Fra i fertilizzanti
minerali, ammendanti e correttivi, sono ammessi i seguenti
prodotti, oltre a quelli già previsti al punto 3.2: solfato
potassico, solfato magnesiaco, perfosfato minerale, scorie
Thomas, nitrati di origine naturale, solfato ferroso.
Per le cure fitosanitarie sono ammessi i seguenti
prodotti, oltre a quelli già indicati al punto 4.2.2:
polisolfuro di bario, olio bianco (in assenza di frutti
pendenti), altri bagnanti oltre ai saponi naturali e alla
cenere di legna.
5. Serre, tunnel, cassoni.
E' ammessa la coltivazione in coltura protetta a
condizione che:
abbia come unico scopo la protezione dal gelo e non la
forzatura delle colture;
le serre non siano riscaldate;
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la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o
con altro materiale ad esclusione del PVC;
venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture,
includendovi ogni due anni una concimazione verde;
i prodotti provenienti da coltivazioni protette devono
essere commercializzati con la dicitura "prodotto in serra con
tecniche biologiche".
6. Potatura e sistemi di allevamento.
Sono ammesse tutte le tecniche di potatura e allevamento
purché non stravolgano la fisionomia della pianta.
Sono vietati gli interventi di modificazione della forma
della pianta con mezzi chimici.
7. Allevamenti animali.
Gli allevamenti animali devono avere luogo in ambienti
idonei, spaziosi e areati, integrando con pascoli o alpeggio
stagionale.
In particolare gli animali devono potersi muovere
liberamente anche se all'interno di box e devono poter
disporre di una superficie per capo sufficientemente ampia e
proporzionata alla mole della specie, comunque da definirsi a
cura del Comitato tecnico nazionale.
Per l'aviconiglicoltura sono vietati gli allevamenti in
gabbie.
Per l'apicoltura non sono ammessi i bugni rustici, ma
solo alveari a telaini mobili in apiari di consistenza
inferiore alle 50 unità, elevabili a 100 nel periodo di
svernamento e a 200 per i nuclei di fecondazione o gli sciami
fino a 5 telaini. Fra un apiario e l'altro non vi deve essere
una distanza inferiore ai 200 metri in linea d'aria, fatte
salve diverse disposizioni previste dalle leggi regionali in
materia. In apicoltura è consentito il nomadismo.
L'allevamento del bestiame deve essere legato alle
dimensioni dell'azienda ed alla capacità produttiva dei
pascoli o delle colture aziendali. Il numero dei capi deve
essere proporzionale alla superficie destinata a pascolo,
l'alimentazione deve basarsi esclusivamente su foraggi o
mangimi preparati in azienda e prodotti con tecniche
biologiche.
Il foraggio acquistato fuori dall'azienda deve essere
solo una integrazione in casi particolari di quello prodotto
in proprio e deve provenire da coltivazioni biologiche.
Ai foraggi e mangimi è proibita l'aggiunta di sostanze
chimiche a scopo terapeutico come gli antibiotici,
sulfamidici, ormoni e altri prodotti di sintesi.
Sono invece permessi in aggiunta ai foraggi, lieviti,
calce di alghe, misture di verdure, misture di minerali e
preparati vitaminici.
I trattamenti terapeutici degli animali devono essere
limitati ai casi indispensabili e sono comunque consentiti
solo con prodotti medicinali di origine naturale non nocivi
per l'animale e per l'uomo.
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Allegato C.
(articolo 10)
TECNICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE AMMESSE
Nella trasformazione e conservazione delle produzioni
agricole biologiche sono ammesse le seguenti tecniche o
sostanze: pastorizzazione, sterilizzazione termica,
refrigerazione, congelamento, fermentazione, essiccazione,
distillazione, macerazione e percolazione, metodo ipobarico,
zucchero d'uva, lieviti naturali selezionati per enologia, uso
di conservanti (antiossidanti, acidificanti e antimicrobici)
solo se di comprovata origine naturale nei limiti previsti
dalla legislazione vigente ed in particolare l'E260 acido
acetico, E270 acido lattico, E300 acido ascorbico, E306
estratti naturali ricchi in tocoferoli (vitamina E), E307 alfa
tocoferolo (limitatamente al prodotto naturale ottenuto per
distillazione sottovuoto di olii di mais e di frumento), E330
acido citrico.
E' proibito fare uso di radiazioni e trattamenti
antigermoglianti.
Allegato D.
(articolo 10)
CONTENITORI AMMESSI PER IL CONFEZIONAMENTO E LA VENDITA DI
PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI
Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici
sono ammesse le seguenti confezioni e sostanze: vetro, carta e
cartoni per alimenti purché non trattati con sostanze
plastificanti o altri composti sintetici, legno e sughero
limitatamente alla frutta e verdura fresca e sfusa o per la
chiusura di altri contenitori (tappi di sughero), metallo
(limitatamente alle capsule di vasetti) o bottiglie di vetro,
con sottocapsula o sottotappo che non dovrà essere a diretto
contatto con il prodotto.
Sono assolutamente proibiti i contenitori di qualunque
tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per
alimenti.
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