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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16020
DDL1365-0023
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.114 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
  Semplificazione delle procedure di pagamento del personale
                        della scuola.
                         Università).
    1.  Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
  relative
 
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  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Dall'anno scolastico 1994-95 e fino
  all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria
  di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle
  commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno,
  sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed
  istituti ubicati nello stesso comune sede di esame e tra il
  personale docente che abbia l'abituale dimora nel comune sede
  di esame".
    2.  Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-95, i compensi
  forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti in lire
  1.300.000 per i presidenti e per gli ispettori tecnici
  incaricati della vigilanza e in lire 1.000.000 per ciascun
  componente delle commissioni, compresi i membri interni ed i
  membri aggregati a pieno titolo, nonché gli eventuali
  sostituti nominati dai provveditori agli studi ai sensi
  dell'articolo 198, comma 10, secondo periodo, del citato testo
  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
  297.  Quest'ultimo compenso è comprensivo di qualsiasi altro
  emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione
  previsto dalle vigenti disposizioni.
    3.  A decorrere dal 1^ settembre 1995, il pagamento degli
  stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli
  insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo,
  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di
  ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e
  d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a
  mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.
    4.  Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed
  economico relativi al personale docente, amministrativo,
  tecnico ed ausiliario, compresi quelli che comportano
  riduzioni dello stipendio per sciopero, per assenza
  ingiustificata fino a quindici giorni, per congedi
  straordinari ed aspettative senza assegni, per accensione ed
  estinzione di ritenute extraerariali, per pignoramenti e
  sequestri, sono attribuiti alla competenza dei capi di
  istituto.  Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale
 
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  direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori
  agli studi.  Il predetto decentramento degli atti di stato
  giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi
  delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle
  scuole di ogni ordine e grado.
    5.  Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della
  pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento
  degli stipendi al personale di cui al comma 3.
    6.  Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al
  bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate
  con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli
  dello stato di previsione del Ministero della pubblica
  istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità
  speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari
  con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme
  rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
  professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042,
  1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.
    7.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese
  diverse da quelle di cui al comma 3.  Le predette procedure
  dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e
  snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi
  informatici.
    8.  Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di
  credito, il regolamento di cui al comma 7 del presente
  articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61- bis
  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
  dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
  giugno 1972, n. 627.
    9.  Le promozioni del personale delle università alla nona
  qualifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 29
  gennaio 1986, n. 23, decorrono, agli effetti giuridici, dalla
  data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti
  economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito
  dell'espletamento delle relative
 
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  prove selettive, dispone l'inquadramento.  Le università che
  hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno
  operare i recuperi delle maggiori somme corrisposte.
    10.  Le promozioni del personale delle università nei posti
  di prima e seconda qualifica del ruolo speciale delle
  università, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 29
  gennaio 1986, n. 23, decorrono agli effetti giuridici dalla
  data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti
  economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito
  dell'espletamento delle relative prove concorsuali, dispone
  l'inquadramento.  Le università che hanno riconosciuto effetti
  economici retroattivi dovranno operare i recuperi delle
  maggiori somme corrisposte.
    11.  L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va
  interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono
  destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di
  entrata in vigore della legge medesima.
 
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