| (Commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Semplificazione delle procedure di pagamento del personale
della scuola.
Università).
1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative
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alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Dall'anno scolastico 1994-95 e fino
all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria
di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle
commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno,
sono scelti tra il personale docente in servizio in scuole ed
istituti ubicati nello stesso comune sede di esame e tra il
personale docente che abbia l'abituale dimora nel comune sede
di esame".
2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-95, i compensi
forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti in lire
1.300.000 per i presidenti e per gli ispettori tecnici
incaricati della vigilanza e in lire 1.000.000 per ciascun
componente delle commissioni, compresi i membri interni ed i
membri aggregati a pieno titolo, nonché gli eventuali
sostituti nominati dai provveditori agli studi ai sensi
dell'articolo 198, comma 10, secondo periodo, del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Quest'ultimo compenso è comprensivo di qualsiasi altro
emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione
previsto dalle vigenti disposizioni.
3. A decorrere dal 1^ settembre 1995, il pagamento degli
stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli
insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo,
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di
ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e
d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a
mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.
4. Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed
economico relativi al personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, compresi quelli che comportano
riduzioni dello stipendio per sciopero, per assenza
ingiustificata fino a quindici giorni, per congedi
straordinari ed aspettative senza assegni, per accensione ed
estinzione di ritenute extraerariali, per pignoramenti e
sequestri, sono attribuiti alla competenza dei capi di
istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale
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direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori
agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato
giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi
delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle
scuole di ogni ordine e grado.
5. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della
pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento
degli stipendi al personale di cui al comma 3.
6. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate
con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità
speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari
con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonché le somme
rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042,
1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.
7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese
diverse da quelle di cui al comma 3. Le predette procedure
dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e
snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi
informatici.
8. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di
credito, il regolamento di cui al comma 7 del presente
articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61- bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627.
9. Le promozioni del personale delle università alla nona
qualifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 29
gennaio 1986, n. 23, decorrono, agli effetti giuridici, dalla
data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti
economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito
dell'espletamento delle relative
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prove selettive, dispone l'inquadramento. Le università che
hanno riconosciuto effetti economici retroattivi dovranno
operare i recuperi delle maggiori somme corrisposte.
10. Le promozioni del personale delle università nei posti
di prima e seconda qualifica del ruolo speciale delle
università, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 29
gennaio 1986, n. 23, decorrono agli effetti giuridici dalla
data di entrata in vigore della predetta legge e agli effetti
economici dalla data del decreto rettorale che, a seguito
dell'espletamento delle relative prove concorsuali, dispone
l'inquadramento. Le università che hanno riconosciuto effetti
economici retroattivi dovranno operare i recuperi delle
maggiori somme corrisposte.
11. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va
interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono
destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di
entrata in vigore della legge medesima.
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