| (Soppressione di regimi di favore fiscale).
1. Sono soppressi i regimi di favore fiscale
concernenti:
a) le indennità, le pensioni e i vitalizi percepiti
dai membri del Parlamento nazionale, della Corte
costituzionale e quelli percepiti per le cariche elettive
negli enti territoriali;
b) le indennità percepite dai membri del Parlamento
europeo;
c) le indennità percepite dagli amministratori
locali;
d) le attività commerciali esercitate dai partiti
politici;
e) le attività rilevanti ai fini dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del
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diritto sulle pubbliche affissioni esercitate dalle
associazioni e organizzazioni sindacali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni
legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in
particolare, sono abrogati l'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27
dicembre 1985, n. 816.
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