| (Neutralità fiscale delle operazioni societarie
di fusione e scissione).
1. Le fusioni e scissioni di società sono, agli effetti
delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il
disavanzo di fusione non è utilizzabile per iscrizioni di
valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o
titolo operate. Ai fondi in sospensione d'imposta continuano,
per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui
all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di
operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza
dalle società incorporate.
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di
fusione, si applicano alle operazioni deliberate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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