| (Norma contro l'elusione).
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, è sostituito dal seguente:
"1. E' consentito all'amministrazione finanziaria
disconoscere ai fini fiscali i
Pag. 119
vantaggi tributari conseguiti in operazioni di
concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di
capitale, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e
cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere
senza valide ragioni economiche e allo scopo esclusivo di
ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta".
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alla
valutazione di partecipazioni, alle cessioni di credito e alle
cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1994.
| |