| (Società di comodo).
1. Agli effetti del presente articolo si considerano non
operative le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, che hanno meno di cinque dipendenti e
un fatturato inferiore a lire 800 milioni, escluse comunque le
società sottoposte a procedure concorsuali.
2. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva,
comunque, la prova contraria, per le società non operative di
cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e
si presume che il reddito imponibile sia pari al due per cento
del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di
soci e di terzi e, comunque, non inferiore a 8 milioni di
lire.
3. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di
persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere
redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in
società.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
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