| (Valutazione dei titoli. Obbligazioni emesse da società
non quotate. Azioni di risparmio).
1. All'articolo 61, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato
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con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono soppresse le parole: "e per valore".
2. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni emesse da società con azioni non quotate in borsa
e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione
che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di
mercato.
3. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di
risparmio è, per allineamento, ridotta al 12,50 per cento.
Conseguentemente, nell'articolo 20, primo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole
"nella misura del 15 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 12,50 per cento".
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