| (Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di
vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA).
1. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati del 60
per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 50
per cento.
2. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa
si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali.
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: "dal terreno" sono aggiunte le seguenti:
"e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno
la metà del terreno su cui la produzione insiste".
3. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma,
e 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
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1972, n. 633, devono intendersi non applicabili nei confronti
dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a
ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo
d'imposta sul valore aggiunto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
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