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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16028
DDL1365-0031
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.121 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Centri autorizzati di assistenza).
    1.  I commi da a 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30
  dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  Sono istituiti centri autorizzati di assistenza.  I
  centri possono essere costituiti da una ovvero da più
  associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in
  uno dei seguenti gruppi:
        a)  associazioni sindacali di categoria fra
  imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
  del lavoro (CNEL);
        b)  associazioni sindacali di categoria tra
  imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera  a),
  se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai
  requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da
  adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400.  Il riconoscimento della rilevanza
  nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze,
  da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale.
    2.  Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle
  lettere  a)  e  b)  possono costituire i centri,
  previa delega della propria associazione nazionale.
    3.  I centri hanno natura privata, non possono avere un
  numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere
  costituiti nella forma di società di capitali.  L'oggetto
  sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle
  attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi
  comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni
  che hanno istituito i centri stessi.  Sono escluse
  dall'assistenza erogata dai centri le imprese soggette
  all'imposta sul
 
                              Pag. 122
 
  reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società
  cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci,
  fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
  associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n. 1577, e successive modificazioni.  I rapporti di assistenza
  tra gli utenti e i centri sono disciplinati in base ad
  apposite clausole di contratti, preventivamente depositati
  presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni
  caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei
  dati forniti al centro.
    4.  I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza
  fiscale, possono, per conto degli utenti, tenere ed
  eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo
  della regolarità formale della documentazione contabile
  prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni
  annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari
  di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti
  possessori di redditi di partecipazione conseguenti
  all'attività d'impresa, i relativi coniugi che optino per la
  presentazione di dichiarazioni congiunte.  Ove le dichiarazioni
  siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal
  centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto
  di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni
  medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla
  documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e
  detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e
  13- bis  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917.  Il visto è apposto da un responsabile
  iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei
  ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per
  almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto
  con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.  Per i soggetti
  che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità
  formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze,
  particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e
  l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine
 
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  alla prestazione di cauzioni e fideiussioni.  Con lo stesso
  decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di
  correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni
  munite di visto di conformità formale.
    5.  I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici
  dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi
  predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità
  formale e le relative registrazioni su supporti magnetici,
  formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque
  prestabiliti dalla stessa amministrazione.  Devono, altresì
  inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti
  ai fini dalla destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
  reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della
  legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le
  intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,
  terzo comma, della Costituzione.  L'amministrazione finanziaria
  ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie
  disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi
  relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è
  stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della
  elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo
  62- bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
  427.  Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima
  del termine per la presentazione dei supporti delle
  dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli
  elementi si riferiscono.
    6.  Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
  ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro
  possono rilasciare alle medesime condizioni su richiesta dei
  contribuenti il visto di conformità di cui al presente
  articolo, inoltrando ai competenti uffici dell'amministrazione
  finanziaria le relative registrazioni con le modalità previste
  per i centri.
    7.  Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti,
  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per
  il rilascio ai centri dell'autorizzazione
 
                              Pag. 124
 
  all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro
  iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote
  o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere
  tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri
  stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
  dell'amministrazione finanziaria.  I soggetti che rilasciano il
  visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti
  le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un
  efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli
  errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede
  di controllo, emergano irregolarità formali che comportano
  irrogazione di sanzioni amministrative.  Resta ferma la
  responsabilità del contribuente per il pagamento delle
  maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
  L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento
  dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni
  alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi
  generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le
  prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione
  finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti
  dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti
  rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di
  particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.  I
  provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono
  adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i
  rappresentanti legali del centro interessato e delle
  organizzazioni che lo hanno costituito.  Con i provvedimenti
  sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli
  utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività
  concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in
  corso.  Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che
  per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
  comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle
  loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la
  pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.  Le sanzioni
  amministrative di cui al presente comma sono irrogate con
  separato avviso".
 
                              Pag. 125
 
    2.  Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
  effetto dal 1^ gennaio 1995.  A decorrere dalla stessa data le
  prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4
  dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come
  sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti
  ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
  aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di
  categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle
  stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad
  obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività.  Sono
  fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa
  luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di
  cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
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