| (Centri autorizzati di assistenza).
1. I commi da a 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I
centri possono essere costituiti da una ovvero da più
associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in
uno dei seguenti gruppi:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a),
se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai
requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza
nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle
lettere a) e b) possono costituire i centri,
previa delega della propria associazione nazionale.
3. I centri hanno natura privata, non possono avere un
numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere
costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto
sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle
attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi
comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni
che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse
dall'assistenza erogata dai centri le imprese soggette
all'imposta sul
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reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società
cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci,
fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti di assistenza
tra gli utenti e i centri sono disciplinati in base ad
apposite clausole di contratti, preventivamente depositati
presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni
caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei
dati forniti al centro.
4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza
fiscale, possono, per conto degli utenti, tenere ed
eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo
della regolarità formale della documentazione contabile
prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni
annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari
di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti
possessori di redditi di partecipazione conseguenti
all'attività d'impresa, i relativi coniugi che optino per la
presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni
siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal
centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto
di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni
medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla
documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e
detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e
13- bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il visto è apposto da un responsabile
iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei
ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per
almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto
con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti
che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità
formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze,
particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine
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alla prestazione di cauzioni e fideiussioni. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di
correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni
munite di visto di conformità formale.
5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi
predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità
formale e le relative registrazioni su supporti magnetici,
formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque
prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì
inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti
ai fini dalla destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria
ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie
disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi
relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è
stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della
elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo
62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima
del termine per la presentazione dei supporti delle
dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli
elementi si riferiscono.
6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro
possono rilasciare alle medesime condizioni su richiesta dei
contribuenti il visto di conformità di cui al presente
articolo, inoltrando ai competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria le relative registrazioni con le modalità previste
per i centri.
7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per
il rilascio ai centri dell'autorizzazione
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all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro
iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote
o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere
tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri
stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva,
dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il
visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti
le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un
efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli
errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede
di controllo, emergano irregolarità formali che comportano
irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la
responsabilità del contribuente per il pagamento delle
maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento
dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni
alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi
generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le
prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione
finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti
dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti
rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di
particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I
provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono
adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i
rappresentanti legali del centro interessato e delle
organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti
sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli
utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività
concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in
corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che
per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o
comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle
loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la
pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni
amministrative di cui al presente comma sono irrogate con
separato avviso".
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2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
effetto dal 1^ gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data le
prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4
dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di
categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle
stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad
obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono
fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa
luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di
cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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