Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16030
DDL1365-0033
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.126 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 126 Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Beni patrimoniali e demaniali).
    1.  A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni
  patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono,
  in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore,
  decuplicati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994.  Sono
  esclusi dall'incremento così operato gli alloggi di servizio,
  quelli in godimento alle vedove di pubblici dipendenti e alle
  associazioni con finalità culturali, sociali e sportive,
  individuate con apposito decreto del Ministro delle
  finanze.
    2.  A decorrere dall'anno 1995 i canoni annui dei beni del
  demanio marittimo sono quintuplicati rispetto a quelli dovuti
  per l'anno 1994.
    3.  Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai
  sensi dei commi 1 e 2 siano considerate eccessive, gli
  interessati possono chiedere, entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del
  rapporto, restituendo contestualmente il bene.
    4.  Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici,
  anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di
  cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla
  data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque
  titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o
  patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle
  finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e
  la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico
  all'utilizzazione stessa.  La comunicazione deve essere inviata
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito
  decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  con il quale sono stabilite le
  relative modalità.  La mancata comunicazione entro detto
  termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze
  di pubblico interesse all'utilizzazione del bene.
 
DATA=940930 FASCID=DDL12-1365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1365 TOTPAG=0143 TOTDOC=0046 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0126 RIGINIZ=001 PAGFIN=0126 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=126 PAGEFIN=126 SORTRES= SORTDDL=136500 00 FASCIDC=12DDL1365 SORTNAV=0136500 000 00000 ZZDDLC1365 NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati