| (Beni patrimoniali e demaniali).
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni
patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono,
in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore,
decuplicati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994. Sono
esclusi dall'incremento così operato gli alloggi di servizio,
quelli in godimento alle vedove di pubblici dipendenti e alle
associazioni con finalità culturali, sociali e sportive,
individuate con apposito decreto del Ministro delle
finanze.
2. A decorrere dall'anno 1995 i canoni annui dei beni del
demanio marittimo sono quintuplicati rispetto a quelli dovuti
per l'anno 1994.
3. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai
sensi dei commi 1 e 2 siano considerate eccessive, gli
interessati possono chiedere, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del
rapporto, restituendo contestualmente il bene.
4. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici,
anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di
cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla
data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o
patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle
finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e
la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico
all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito
decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le
relative modalità. La mancata comunicazione entro detto
termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze
di pubblico interesse all'utilizzazione del bene.
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