| (Alienazione e gestione dei beni immobili
del patrimonio dello Stato).
1. Per favorire la privatizzazione dei beni pubblici il
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n.
386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è
sostituito dal seguente:
"2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui
al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo
conferimento a società per azioni costituite con le modalità e
le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro
delle finanze".
2. Per favorire l'alienazione e la gestione degli immobili
pubblici da parte dell'amministrazione finanziaria, al comma 5
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386,
convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, come sostituito
dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, dopo le parole: "I predetti soggetti affidatari" sono
inserite le seguenti: "e l'amministrazione delle finanze".
| |