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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16033
DDL1365-0036
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.127 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di
                    Trento e di Bolzano).
      1.  A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per
  cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro
  derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo
  comma, lettera  a),  della legge 16 maggio 1970, n. 281,
  come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23
  dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.
    2.  L'autorizzazione di spesa per l'anno 1995 in favore
  della regione Calabria di cui
 
                              Pag. 128
 
  all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, è ridotta di lire 50 miliardi.
    3.  In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per
  il completamento del trasferimento delle competenze stabilite
  dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano, con le quali sono
  disciplinati, ove necessario, i termini sotto il profilo
  temporale per la piena assunzione delle spese connesse
  all'esercizio delle medesime competenze a carico della finanza
  degli enti interessati, sono adottate, a decorrere dal 1^
  gennaio 1995, le misure di provvisoria compensazione
  finanziaria previste nei commi 4 e 5.
    4.  Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e
  Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario
  nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per
  cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento.  La regione Valle
  d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
  nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del
  bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate
  derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti
  dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502 e, ad integrazione, le risorse dei propri
  bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione
  dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo
  11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del
  1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con
  riferimento agli esercizi precedenti.
    5.  Relativamente alle province autonome di Trento e di
  Bolzano è sospesa, per gli anni 1995, 1996 e 1997,
  l'erogazione delle quote variabili di cui all'articolo 12,
  comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    6.  A partire dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico
  dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla
  regione
 
                              Pag. 129
 
  Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di
  Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie
  locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla
  regione e dalle province medesime.
    7.  Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla
  regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto
  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è
  stabilita in lire 6 miliardi annui.  Alle ulteriori occorrenze
  finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione
  provvede, a titolo di concorso, al processo di risanamento
  della finanza pubblica.
    8.  I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno
  1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:
    "2.  Alla individuazione delle leggi di settore i cui
  stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al
  comma 1, lettera  b),  da destinare esclusivamente al
  finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle
  regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali,
  di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano.
    3.  Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
  criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile
  nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
  2.
    4.  Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione
  sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati
  con la quota variabile".
    9.  Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, le parole da: "; le procedure di riparto" fino
  alla fine del comma sono soppresse.  E' abrogato il comma 4 del
  medesimo articolo 12 della
 
                              Pag. 130
 
  citata legge n. 537 del 1993.  Le verifiche per l'attuazione
  degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non
  si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello
  Stato, già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8
  della legge 16 maggio 1970, n. 281.
 
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