| (Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano).
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per
cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro
derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo
comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281,
come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1995 in favore
della regione Calabria di cui
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all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è ridotta di lire 50 miliardi.
3. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per
il completamento del trasferimento delle competenze stabilite
dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con le quali sono
disciplinati, ove necessario, i termini sotto il profilo
temporale per la piena assunzione delle spese connesse
all'esercizio delle medesime competenze a carico della finanza
degli enti interessati, sono adottate, a decorrere dal 1^
gennaio 1995, le misure di provvisoria compensazione
finanziaria previste nei commi 4 e 5.
4. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per
cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate
derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti
dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e, ad integrazione, le risorse dei propri
bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione
dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo
11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con
riferimento agli esercizi precedenti.
5. Relativamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano è sospesa, per gli anni 1995, 1996 e 1997,
l'erogazione delle quote variabili di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. A partire dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico
dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla
regione
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Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie
locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla
regione e dalle province medesime.
7. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla
regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è
stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze
finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione
provvede, a titolo di concorso, al processo di risanamento
della finanza pubblica.
8. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno
1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui
stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al
comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle
regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile
nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
2.
4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati
con la quota variabile".
9. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, le parole da: "; le procedure di riparto" fino
alla fine del comma sono soppresse. E' abrogato il comma 4 del
medesimo articolo 12 della
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citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione
degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non
si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello
Stato, già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
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