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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16034
DDL1365-0037
Progetto di legge Camera n. 1365 - testo presentato - (DDL12-1365)
(suddiviso in 46 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.130 dello stampato)
...C1365. TESTIPDL
...C1365.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1365 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti
                        territoriali).
      1.  Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città
  metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti
  della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i
  consorzi tra enti locali territoriali possono deliberare
  l'emissione di prestiti obbligazionari destinati
  esclusivamente al finanziamento degli investimenti.  Per le
  regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della
  legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9
  della legge 26 aprile 1982, n. 181.  E' fatto divieto di
  emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
  corrente.  Le unioni di comuni, le comunità montane e i
  consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
  territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione
  all'emissione dei prestiti obbligazionari.  L'autorizzazione si
  intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
  novanta giorni dalla richiesta.  Si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.  Il
  costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà
  a totale carico dell'ente emittente.
    2.  L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata
  alle seguenti condizioni:
        a)  che gli enti locali territoriali, anche nel caso
  in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si
  trovino in situazione di dissesto o in situazioni
  strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
        b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano
  di disavanzi di amministrazione
 
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  ai sensi dell'articolo 20 del decretolegge l8 gennaio
  1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  marzo 1993, n. 68.
    3.  Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto
  consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di
  amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di
  previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del
  prestito.  Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito
  obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o
  prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito.  Gli
  interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui
  al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione
  del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
  per le rispettive tipologie di enti emittenti.
    4.  La durata del prestito obbligazionario non può essere
  inferiore a cinque anni.  In caso di prestiti emessi da
  un'unione di comuni, la data di estinzione non può essere
  successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento
  dell'unione medesima.  Qualora si proceda alla fusione dei
  comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai
  sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
  142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti
  dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
    5.  Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e
  gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue,
  semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile.
  Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
  sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al
  momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
  Stato di pari durata emessi nel mese precedente.  Ove in tale
  periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà
  riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul
  mercato con vita residua più vicina a quella delle
  obbligazioni da emettere.  I titoli obbligazionari sono emessi
  al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la
  Banca d'Italia e possono essere ricevuti
  in pegno per anticipazioni
 
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  da tutti gli enti creditizi.  Gli enti emittenti
  devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di
  imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
  possessori.  Il gettito della ritenuta rimane di competenza
  degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in
  apposito capitolo di bilancio.  Al fine di contribuire alle
  spese relative ad atti autorizzativi, lo 0,1 per cento del
  prestito è attribuito alle entrate del bilancio dello Stato.
  E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti
  per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in
  cui il prestito è stato deliberato o in quello successivo se
  la delibera è adottata nel secondo semestre dello stesso.
    6.  La delibera dell'ente emittente di approvazione del
  prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo
  complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere
  corredata del relativo piano di ammortamento finanziario.  Il
  rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere
  effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla
  dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.  L'ente
  emittente si avvale per il collocamento del servizio del
  prestito di intermediari autorizzati ai sensi della legge 2
  gennaio 1991, n. 1, ferme restando le disposizioni che ne
  disciplinano l'attività.  L'ente o gli enti creditizi
  provvedono ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario
  con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio
  1978, n. 1.  Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere
  al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi
  occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle
  ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il
  piano di ammortamento predisposto.  L'ente o gli enti creditizi
  rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei
  rapporti con gli enti emittenti.
    7.  Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il
  rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3
  della legge 21 dicembre 1978, n. 843.  L'ente emittente è
  tenuto a concedere, ove richiesto, la garanzia ipotecaria sui
  beni immobili del patrimonio disponibile a favore del proprio
 
                              Pag. 133
 
  tesoriere.  Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è
  assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della
  regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme
  necessarie.  E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello
  Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni
  per prestiti emessi da enti locali.
    8.  Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto
  compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT
  di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985.
  Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare
  preventivo della Banca d'Italia nei limiti fissati dalla
  stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385.  I titoli obbligazionari possono essere
  quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa
  vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente
  esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio
  in conto capitale.
    9.  Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le
  caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e
  le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare
  per la raccolta del risparmio.  A tal fine possono anche essere
  previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
  bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 504.
 
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