| (Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti).
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa
depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978,
n. 457; dall'articolo 9 del decretolegge 15 dicembre 1979, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
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1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e
2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge
11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima
nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima
annualità dei rispettivi limiti di impegno.
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