| (Sistema di finanziamento CONSOB).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, con proprio
decreto, disciplina, tenendo conto del tipo di attività svolta
dai soggetti di seguito indicati, i criteri e le modalità di
imposizione di tariffe da parte della Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del completo
autofinanziamento:
a) sui soggetti che richiedono l'iscrizione agli
albi dalla stessa tenuti nonché sui soggetti che partecipano a
esami di abilitazione professionale dalla stessa indetti;
b) sui soggetti dalla stessa vigilati che svolgono
in borsa attività di intermediazione mobiliare ai sensi della
legge 2 gennaio 1991, n. 1; che esercitano attività di
revisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136; che svolgono attività di promozione di
servizi finanziari di cui all'articolo 5 della citata legge n.
1 del 1991, prevedendo in quest'ultimo caso un accentramento
delle deliberazioni di iscrizione e la soppressione degli
elenchi regionali e delle relative commissioni, di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 5 della citata legge n. 1 del
1991;
c) sui soggetti che sollecitano il pubblico
risparmio;
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d) sull'accesso alle informazioni organizzate in
sistemi gestiti dalla CONSOB nell'esercizio delle funzioni
alla stessa attribuite.
2. A far data dal 1^ gennaio 1996 il fondo per il
funzionamento della CONSOB, previsto dall'articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, viene
annualmente ridotto, con decreti del Ministro del tesoro, in
misura pari alle entrate realizzate nell'esercizio finanziario
dell'anno precedente, in attuazione del comma 1.
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